Quesito del 19/09/2019

Sono socio di Coop edilizia dal 1976, ricevo assegnazione con rogito del Notaio nel 2001.
Invio Racc. rr nel 07.2005 per dimissioni a norma dell’art. 2532 c.c. e dell’art. 9 Statuto. Mai ricevuto riscontro.
Il recesso si è perfezionato con il silenzio assenso?

Risposta al quesito:
Nel caso di istanza di recesso di un socio, il CdA della Cooperativa deve dare riscontro entro in termini previsti dallo Statuto sociale e, comunque, non oltre 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, come previsto dall’art. 2532 c.c.
Nel caso di inerzia del CdA si ritiene verificata la condizione dell’accettazione della domanda di recesso, come statuito dalla Corte di Cassazione.
Nel caso di specie, tuttavia, va osservato che il socio ha ottenuto l’assegnazione dell’alloggio, sicché si è definita la prestazione mutualistica da parte della Cooperativa.
In tal caso il socio assegnatario ha l’obbligo di adempiere a sua volta all’obbligo di contribuzione delle spese necessarie per l’estinzione della Società.
Alla luce di quanto precede, si può ritenere che il recesso si sia perfezionato a seguito del verificarsi della “condizione” (lasso di tempo trascorso), ma il socio sia obbligato al versamento pro quota delle sole spese necessarie per la chiusura della Società.
Si ritiene, altresì, che il socio receduto resti estraneo alle vicende che impediscono la chiusura della Società, qualora non siano a lui riconducibili, sicché l’obbligo di contribuzione riguarda le spese strettamente necessarie alla chiusura della Società, indipendentemente dai tempi conseguenti alla risoluzione delle predette vicende.

Quesito del 13/09/2019

Spettabile Studio Cannavò,
il sottoscritto gradirebbe una spiegazione ulteriore alla sua precedente richiesta in ambito della disciplina riguardante fidejussione bancaria e Cooperative edilizie.
A tal proposito riformulo la domanda precedente in un modo più chiaro, almeno spero.
La questione è questa:
In una Cooperativa edilizia a Responsabilità limitata dei soci, è stata firmata da 26 soci su 31 una fidejussione bancaria, ad inizio progetto, riguardante la costruzione di 31 unità immobiliare per prima casa. Tutti i soci prenotanti hanno firmato il loro rogito diventando ciascuno poi, proprietario di un immobile.
Soltanto un socio (non fidejussore) non ha firmato il rogito riguardante l’immobile solo prenotato.
Ora su quell’immobile vincolato dalla fidejussione bancaria, siccome non sono state pagate le rate del restante mutuo aedifica come prevede il contratto di mutuo fondiario, su quello stesso ultimo immobile rimasto, la banca vanta un credito di 130.000 euro.
La banca creditrice ora ha inviato sia alla Cooperativa che a ciascun socio fidejussore una lettera di intimazione di pagamento per la riscossione del suo credito e ha dato un termine di 10 giorno perché i soci fidejussore della cooperativa paghino il loro debito.Se ciò non avverrà, la banca ha aggiunto che procederà.
Ecco Spettabile Studio, il sottoscritto quindi chiede:
1) Come può procedere la banca?
2) Cosa prevede in questo caso la legge? La banca, cioè per legge deve rivalersi solo sul patrimonio della cooperativa per soddisfare il suo credito? E in questo caso deve solo rivalersi sull’unico immobile rimasto di proprietà della cooperativa?
3) Può la banca rivalersi sul patrimonio personale (immobili di proprietà, conti correnti, e altro) dei singoli soci anche se sono fidejussori?
4) Infine, quindi, può la banca secondo legge pignorare prima il patrimonio personale (comprendendo anche l’immobile che tramite rogito notarile, ciascun socio ha acquistato dalla cooperativa pagando tutte le pendenze con la stessa e pagando regolarmente il proprio singolo mutuo con la banca creditrice per ciascun singolo mutuo) dei soci fidejussori della cooperativa?

Risposta al quesito:
Come già detto i contratti fideiussori possono prevedere la clausola del beneficio della preventiva escussione del debitore principale; in tal caso la Banca deve rivalersi prima sul patrimonio della Cooperativa.
Nel caso contrario, la Banca può attivare la garanzia fideiussoria direttamente su uno o più soci, indipendentemente dal patrimonio residuo della Cooperativa.
I soci colpiti dall’azione della Banca, possono a loro volta rivalersi tanto sul patrimonio della Cooperativa, quanto sugli altri soci fideiussori rimasti indenni.

Quesito del 10/09/2019

Egregio avvocato, in qualità di socio ho più volte chiesto la possibilità di visione e/o copie della documentazione (contratti fatture ecc…) senza avere risposte positive in merito. In ultimo mi è stato scritto che la mia richiesta verrà posta del Collegio Sindacale al primo CDA utile.
Non dovrebbe essere la trasparenza il “primo” principio della Cooperativa? Nelle mie richieste ho citato l’articolo c.c. 2476 comma 2. Questo articolo del Codice Civile è applicabile alle Cooperative edilizie?

Risposta al quesito:
Lo Statuto delle Cooperative prevede se alla Società s applica la disciplina delle SRL ovvero delle SPA.
Nel caso di specie è molto probabile che la Cooperativa rientri tra le SPA, posto che ha il Collegio Sindacale.
In tal caso non è applicabile l’art. 2476 c.c., previsto per le SRL.
Nelle Cooperative SPA il Collegio esercita il controllo anche nell’interesse dei soci, sicché questi ultimi possono segnalare le loro lagnanze ai componenti dell’Organo sociale.
Gli amministratori e i Sindaci rispondono personalmente delle violazioni gestionali e amministrative, che possono essere individuate anche attraverso l’esame dei Bilanci e delle allegate note integrative.