Quesito del 30/10/2019

Sono stato socio di una cooperativa edilizia a.r.l. che, a causa di una cattiva gestione, risulta fortemente indebitata (a tal punto da non riuscire a completare le opere di urbanizzazione per ottenere poi l’agibilità degli alloggi). Nonostante ciò la maggior parte degli alloggi sono stati assegnati definitivamente ai soci (con rogito notarile).
All’attualità la società vanta solo alcuni alloggi non assegnati. Molti soci sono morosi relativamente a quote da versare a titolo di spese.
Sono stato escluso dalla mia qualità di socio e vorrei recuperare la somma versata a titolo di prenotazione dell’alloggio.
Ritenendo improbabile poter recuperare l’importo da una esecuzione immobiliare (perché ci sono creditori con privilegio che vantano somme importanti) vorrei sapere se fosse possibile effettuare un pignoramento presso terzi aggredendo le somme per le quali la società è creditrice nei confronti dei suoi soci.

Risposta al quesito:
Se esiste un deliberato che provi il credito della Cooperativa, è possibile dare corso all’azione di recupero mediante il pignoramento presso il socio debitore (se il socio nega il debito occorre chiedere l’accertamento dell’obbligo con conseguente giudizio di merito).
Ma prima di procedere in sede esecutiva è necessario ottenere il titolo nei confronti della Cooperativa, mediante azione giudiziaria, eventualmente mediante provvedimento monitorio ex art. 633 cpc ovvero il rito sommario ex art. 702 bis cpc (se esistono prove scritte ovvero di immediata rilevazione).

Quesito del 28/10/2019

Dopo circa 30 anni dalla costituzione di cooperativa edilizia finalizzata alla costruzione di alloggi con la l. 167, la Regione ha stabilito una sanzione di circa 240.000 euro a causa della mancanza dei requisiti da parte di sei soci su un totale di 32. La divisione è stata confermata dal TAR e dal Consiglio di Stato e adesso si è solo in attesa della notifica da parte della Regione.
Le ultime sentenze oltre a ribadire la mancanza di alcuni requisiti da parte dei soci attribuiscono responsabilità anche agli amministratori per mancata sorveglianza e altre inadempienze.
La domanda è: chi dovrebbe pagare la sanzione solo i 6 soci incriminati, tutti i 32 soci, gli amministratori o come si sta paventando è l’assemblea a dover decidere la ripartizione dell’intero importo tra i soci e/o amministratori.

Risposta al quesito:
L’attestazione dei requisiti soggettivi è riservata ai soci dichiaranti, i quali assumono le relative responsabilità civili e penali per le false dichiarazioni.
Da quanto precede consegue che la responsabilità risarcitoria è addebitabile esclusivamente ai soci dichiaranti. Se, poi, per motivi da accertare, sussiste anche la responsabilità degli amministratori per mancato controllo (ad esempio nel caso di mancata verifica di certificazioni, etc..) si può configurare anche la responsabilità solidale degli amministratori medesimi.
E’ prevedibile che l’assemblea dovrà deliberare il pagamento provvisoriamente a carico della Cooperativa, ma è bene che nel corso della stessa adunanza, venga decisa l’azione di rivalsa verso i responsabili del danno/sanzione.