Quesito del 28/06/2021

Nel ringraziarLa per le risposte sempre puntuali ed esaustive, volevo porLe un quesito: una cooperativa edilizia agevolata, con il contributo regionale, rientra tra i soggetti che hanno diritto a richiedere il contributo a fondo perduto ai sensi del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41?

Risposta al quesito:
Le Cooperative edilizie aventi sede nel territorio dello Stato rientrano in generale tra i soggetti titolari di partita iva che svolgono attività di impresa e sono, quindi, soggette all’IRES, indipendentemente dalle varie agevolazioni eventualmente spettanti.
Occorre, tuttavia, distinguere tra Cooperative edilizie di produzione e lavoro e Cooperative edilizie di abitazione, tra queste ultime poi quelle a contributo pubblico a mutualità pura e quelle libere senza vincoli pubblicistici.
In ragione delle predette diverse caratteristiche, le Cooperative edilizie di produzione e lavoro rientrano certamente tra i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto previsto dal cd. decreto sostegni, citato nel quesito, analogamente a quanto già disposto dal precedente “decreto rilancio”.
Potrebbero anche rientrare nella specifica agevolazione anche le Cooperative di edilizia abitativa c.d. “libere”, a condizione che svolgano una attività di mercato e siano effettivamente soggette alla variabilità del fatturato annuo.
In entrambi i casi, comunque, resta ferma la verifica della sussistenza dei requisiti reddituali stabiliti dalla normativa in termini di soglia massima dei ricavi conseguiti nell’anno di imposta 2019 (10.000.000,00 di Euro) nonché di diminuzione percentuale del fatturato medio mensile relativo all’anno 2020 rispetto a quello del 2019 (minimo 30%).
Nell’ipotesi delle Cooperative di abitazione libere occorre che l’impianto contabile sia in linea con le disposizioni della determinazione dell’imponibile IRES e comprovi l’effettivo calo del fatturato.
Per quanto riguarda le Cooperative di abitazione fruenti del finanziamento pubblico, viceversa, non si ritiene che possano accedere al contributo di cui al decreto sostegni, posto che si tratta di Cooperative a ciclo economico chiuso (assegnazione ai soci) che normalmente non hanno un fatturato annuo, ma un unico fatturato in occasione dell’assegnazione definitiva degli alloggi.
Va anche osservato che le Cooperative fruenti del finanziamento pubblico non hanno normalmente un imponibile determinato dal differenziale tra i costi e i ricavi, ma eccezionalmente da eventuali sopravvenienze, che non comportano il calo di fatturato previsto dalla normativa in esame.
L’eccezione a quanto precede potrebbe essere quella relativa al fatturato (costante) degli acconti versati dai soci, il cui calo potrebbe essere determinato dal recesso di alcuni di loro nell’anno previsto dal decreto. Una tale ipotesi va, tuttavia, approfondita e ben valutata in ordine all’assetto contabile della Società, al fine di non incorrere in errore sanzionabile.

Quesito del 25/06/2021

Gent.mo Avvocato, sono socio di cooperativa edilizia indivisa, tra non molto passeremo a propietà divisa, il presidente della cooperativa mi faceva notare che quando mi fu assegnato l’immobile risulta nel libro dei soci anche la mia ex moglie come socio assegnataria.
Le chiedo il socio assegnatario dell’immobile sono io come da assegnazione Regione Puglia, come mai sul libro dei soci sono l’unico ad avere questa anomalia, mentre gli altri sono singoli soci, oltretutto la mia ex moglie dal 2005 non risiede più, alla fine di tutto il Presidente della cooperativa mi obbliga a fare l’atto notarile cointestato con la mia ex.

Risposta al quesito:
In ordine all’assegnazione dell’alloggio, il socio avente diritto è uno solo, mentre il coniuge può essere menzionato in riferimento al regime patrimoniale familiare di “comunione dei beni”.
Occorre, quindi, verificare preliminarmente gli atti di prenotazione, il cui contenuto deve eliminare ogni dubbio, in quanto dovrebbe specificare quale sia il “socio assegnatario” .
Se l’atto di prenotazione menziona il coniuge in ragione del regime di comunione familiare, in tal caso sarà necessario notificare alla Cooperativa l’avvenuta separazione ovvero la cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo contestualmente l’annotazione correttiva nel Libro soci.
In ogni caso in sede di assegnazione occorre informare il notaio sulla modifica del regime patrimoniale.
Qualora, viceversa, il Libro dei Soci dovesse riportare entrambi i coniugi come soci, si tratterebbe di un errore di cui va chiesta la correzione.
Il mancato riscontro correttivo può essere tutelato anche giudizialmente.