Diritto civile e commerciale

L’IMPUGNATIVA DEL BILANCIO SOCIETARIO PRIVO DI CHIAREZZA NON PUO’ ESSERE SOTTOPOSTA AL GIUDIZIO DEGLI ARBITRI, NEANCHE SE NELLO STATUTO DELLA COOPERATIVA E’ PREVISTA LA CLAUSOLA COMPROMISSORIA.

Il caso:
Alcuni soci di una Cooperativa sita in Roma impugnavano l’esclusione per morosità, mediante ricorso innanzi agli Arbitri, in conformità a quanto previsto nella clausola compromissoria dello Statuto sociale.
Nel corso del procedimento arbitrale, i soci ricorrenti deducevano, tra l’altro, l’inattendibilità del Bilancio sociale per la violazione dei principi di chiarezza e veridicità, prospettandone la pregiudizialità ai fini della decisione sulla contestata morosità.
I predetti ricorrenti, inoltre, rilevavano l’incompetenza degli Arbitri a decidere la questione pregiudiziale, stante la competenza inderogabile del Giudice Ordinario relativamente alle impugnative di Bilancio redatto in dispregio dei principi di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.
Il Collegio degli Arbitri, ritenendo pregiudiziale la definizione della regolarità del Bilancio per la decisione sulla morosità, sospendeva il Giudizio Arbitrale in attesa della decisione del Tribunale di Roma.

Le argomentazioni sostenute dai soci ricorrenti in merito all’invalidità del Bilancio sociale:
Il Legislatore ha previsto nel codice civile (artt. 2423 segg.) alcuni «postulati» (o principi generali) che costituiscono la trama di fondo del Bilancio d’esercizio delle Società di capitali, ivi comprese le Cooperative.
I predetti “principi” possono essere schematicamente raggruppati in due categorie: le “clausole generali” del bilancio e i “principi di redazione” del bilancio.
Le “clausole generali” individuate dall’art. 2423 del codice civile sono le seguenti:
A) Principio del quadro fedele (art. 2423, secondo comma, c.c.), che impone la chiarezza e la veridicità della situazione patrimoniale e finanziaria, nonché del risultato economico dell’esercizio sociale.
Tale principio dispone che il bilancio dimostri con chiarezza e verità, non solo gli utili conseguiti o le perdite subite, ma anche tutti i saldi contabili inerenti alle poste attive e passive dello Stato Patrimoniale, derivanti dai flussi finanziari del periodo.
L’applicazione del predetto principio è assolutamente inderogabile; riguarda non solo la rilevazione acritica dell’evento amministrativo, ma, in taluni casi (ad es. valore delle rimanenze, quali le opere in corso di costruzione nelle Cooperative edilizie, ovvero dei beni iscritti nell’attivo patrimoniale), anche la valutazione prudenziale che gli amministratori hanno l’obbligo di eseguire per non alterare l’esposizione veritiera della capacità economica e finanziaria della Società.
B) Principio che impone l’enunciazione delle informazioni complementari (art. 2423, terzo comma, c.c.) finalizzato alla rappresentazione fedele della situazione economica e finanziaria della Società.
Le predette informazioni complementari vanno enunciate nella nota integrativa allegata al Bilancio.
C) Postulato della chiarezza (art. 2423-ter c.c.), cioè «comprensibilità e trasparenza» delle esposizioni di Bilancio, in modo che tutte le poste contabili siano comprensibili con l’ordinaria diligenza; in particolare, nelle Cooperative edilizie sia chiaramente descritto e individuabile il saldo del rapporto finanziario intrattenuto con i soci prenotatari degli alloggi, per poterne dedurre con immediata percezione sia l’entità del versato che il residuo da versare per il saldo prezzo dell’alloggio prenotato.
D) La comparabilità e la continuità delle partite contabili, secondo cui la redazione del Bilancio deve tenere in conto l’utilizzo degli stessi criteri, in modo da non determinare e/o favorire la confusione ovvero l’alterazione di saldi contabili nei diversi esercizi sociali che si susseguono nel tempo.
Di seguito i “principi di redazione del bilancio d’esercizio”, disciplinati dall’art. 2423 bis, del codice civile:
A) Prudenza (art. 2423-bis, comma 1, numeri 1 e 4):
La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, in modo da evitare sopravvalutazioni finanziarie ed economiche;
devono essere evidenziati tutti i rischi prevedibili e le perdite anche se non definitivamente realizzate; nelle Cooperative edilizie deve essere reso noto il “costo” degli alloggi prenotati dai soci.
B) Competenza (art. 2423-bis, comma 1, numero 3):
Si deve tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;
nelle Cooperative edilizie le perdite d’esercizio devono essere imputate pro quota tra i soci esistenti nel periodo obbligati in ragione della vigenza del loro rapporto sociale.
C) Divieto del compenso di partite (art.2423-bis, comma 1, numero 5):
Gli elementi eterogenei delle singole voci devono essere valutati separatamente, al fine di evitare che attraverso una valutazione di tipo complessivo, si effettuino compensazioni di partite contabili che alterano la reale situazione economica e finanziaria della Società.
L’inosservanza delle succitate regole e dei predetti principi rende il Bilancio della Cooperativa inattendibile e, quindi, invalido, sicché il Consiglio di amministrazione non può legittimamente contestare la morosità ai soci che rilevino l’irregolarità del documento contabile.

Le argomentazioni sostenute dai soci ricorrenti in merito alla competenza del Tribunale ordinario:
Deve ritenersi inderogabile la competenza del Tribunale Ordinario, Sezione Imprese, quando l’opposizione al Bilancio riguardi la sua struttura e coinvolga l’interesse generale alla corretta rappresentazione sociale e non sia circoscritta a fatti particolari riguardanti esclusivamente il socio che propone l’impugnazione (come, ad esempio, accadrebbe nel caso di controversia inerente all’entità contributiva dovuta dal socio in base alla quota o al rapporto mutualistico, la cui definizione certamente resta estranea alla struttura e alla funzione del Bilancio d’esercizio della Società).
Nel caso trattato sono state formulate dagli opponenti precise e puntuali critiche in relazione alla struttura del Bilancio e ai criteri della sua redazione, più specificatamente della omessa esposizione di poste contabili (ad es. entità complessiva dei crediti verso soci per versamenti non ancora eseguiti, da appostare nell’apposito conto dell’Attivo Patrimoniale) ovvero della copertura delle perdite pregresse utilizzando indiscriminatamente la riserva legale (in violazione del principio di competenza, non avendo tenuto conto dell’obbligo della copertura solo per i soci esistenti nel corso dell’esercizio in cui si è determinata la perdita) ovvero della omessa esposizione della rettifica del valore del terreno (diminuito in ragione della permuta con altra Società) ovvero della omessa ricostituzione della riserva legale e della copertura della perdita corrosiva del capitale sociale.

La decisione del Collegio Arbitrale:
Alla luce di quanto precede, il Collegio degli Arbitri riteneva inderogabile la competenza del Giudice Ordinario sulla impugnativa di Bilancio fondata sulla violazione dei principi e delle regole di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, applicando al caso di specie la seguente giurisprudenza di legittimità:
“Le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili in quanto la loro violazione determina una reazione dell’ordinamento a prescindere dalla condotta delle parti e rende illecita la delibera di approvazione e, quindi, nulla. Tali norme, infatti, non solo sono imperative, ma contengono principi dettati a tutela, oltre che dall’interesse dei singoli soci ad essere informati dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l’effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente. Ne consegue che, non essendo venuta meno l’indisponibilità dei diritti protetti dalle suddette disposizioni a seguito della riforma di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 – che agli artt. 2434 bis e 2379 cod. civ. ha previsto termini di decadenza per l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio e, in via generale, per l’impugnazione delle delibere nulle – non è compromettibile in arbitri la controversia relativa alla validità della delibera di approvazione del bilancio” (Cassazione civile, 10.06.2014 n. 13031).
Giudizio patrocinato dall’avv. Gualtiero Cannavò nell’interesse dei soci.