Diritto civile e commerciale

L’EFFICACIA DEL RECESSO DA SOCIO E’ SUBORDINATA ALL’ACCETTAZIONE DELLA COOPERATIVA, IL CUI RIFIUTO PUO’ ESSERE OPPOSTO INNANZI AL TRIBUNALE DAL SOCIO DIMISSIONARIO

Il caso:
La Cooperativa Edilizia XX, assegnati tutti gli alloggi sociali, viene posta in liquidazione volontaria e chiede ai propri soci il versamento delle spese di amministrazione per la chiusura della Società.
Il socio YY rifiuta il pagamento della propria quota, sostenendo di avere notificato già da tempo la propria domanda di recesso dalla compagine sociale.
La Cooperativa XX ottiene il decreto ingiuntivo per le quote non pagate ed il socio YY propone opposizione sostenendo il pregresso scioglimento del rapporto sociale.

Le ragioni difensive della Cooperativa:
La ventilata ipotesi di avvenuto recesso da parte del socio ingiunto, appare del tutto priva di fondamento, posto che, per esplicita disposizione statutaria, nonché per espressa previsione codicistica (art. 2532 c.c.), detto recesso deve essere accolto dal consiglio di amministrazione della società.
Ed invero, il recesso del socio, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 2523 e 2525 c.c., nonchè dall’art. 6 dello statuto sociale, deve essere accolto dal Consiglio di amministrazione della Società.
Viceversa, le dimissioni  formulate dal sig. YY, non sono mai state accettate dalla Cooperativa, giuste lettere del 05.07.04 e del 22.04.09, né tantomeno sono stati da lui attivati i conseguenti e necessari rimedi innanzi al Tribunale competente (art. 2532 2° co. c.c.).
D’altra parte va ancora osservato che le dimissioni del sig. YY non avrebbero mai potuto essere accolte, stante la pendenza della controprestazione mutualistica e il vincolo obbligatorio sino alla liquidazione ed estinzione della Società.

La decisione:
Il Giudice adito con sentenza n. 7545/12 ha rigettato l’opposizione e accolto le ragioni della Cooperativa.
Giudizio patrocinato dall’avv. Gualtiero Cannavò nell’interesse della Cooperativa.