Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 12/03/2024

Ho richiesto recesso da cooperativa edilizia il 22.12.2023. La Cooperativa ha provato a barattare l’autorizzazione al recesso con la firma di una fideiussione su mutuo fondiario che la banca aveva deliberato prima della mia richiesta di uscita.
Io non ho firmato, inquanto non ero stata messa a conoscenza della garanzia richiesta dalla banca e perlopiù ho anche chiesto il recesso. Secondo loro non ci sono le condizioni per accettare il recesso, ma di fatto risposte scritte non me ne hanno mandate.
Cosa rischio? Come posso fare per rendere efficace il recesso, considerato anche che sono abbondantemente trascorsi i 60 giorni per darmi risposta e che hanno praticamente cercato di riscattarsi?

Risposta al quesito:
Occorre, innanzitutto, verificare se la Cooperativa ha risposto ufficialmente alla domanda di recesso.
In caso contrario, si deve aspettare che trascorra un congruo termine, non inferiore ai 90 giorni per considerare definitivo il provvedimento di accoglimento della domanda per assenso implicito.
Se la Cooperativa rigetta la domanda espressamente occorre impugnare il provvedimento entro 60 giorni innanzi al Tribunale specializzato per le Imprese.
In assenza di risposta nei termini congrui, il socio può rifiutare le richieste della Cooperativa e resistere in giudizio ovvero anticipare e ricorrere al Tribunale per la declaratorio dell’avvenuto recesso.

Quesito del 12/03/2024

Egregio avvocato, Le pongo un quesito. Sono ex socio di una cooperativa edilizia a proprietà divisa ora in LCA; alloggi tutti assegnati con rogito circa 10 anni fa. Nel 2018, a seguito di gravi inadempienze finanziarie, contabili e tributarie, il MIT ha sospeso il contributo pubblico.
A gennaio 2024, su richiesta del Commissario Liquidatore, il MIT ha autorizzato la riattivazione del contributo pubblico con discendente Decreto di riattivazione del contributo da parte del Provveditorato OO.PP.. La riattivazione è solo a vantaggio della Cooperativa e nell’interesse della massa creditoria. Esiste una Ordinanza (anno 2020) della Suprema Corte a SS.UU. la quale sancisce che i contributi erariali devono essere utilizzati per il solo scopo per cui essi sono erogati; un utilizzo diverso comporterebbe un danno erariale da parte della PA. Quindi detto contributo deve essere erogato solo agli effettivi beneficiari cioè gli ex soci?
Ovviamente il contributo potrebbe essere anche definitivamente revocato dal MIT. Possiamo impugnare innanzi al TAR il decreto di riattivazione? Quali ulteriori azioni potremmo intraprendere?

Risposta al quesito:
E’ evidente che senza visionare il provvedimento amministrativo e avere contezza degli antefatti non può essere formulata alcuna esaustiva risposta.
Si può, tuttavia, genericamente accennare ad alcune considerazioni in base alle scarne informazioni fornite.
Il contributo è stato riattivato su richiesta motivata della Liquidatela e presumibilmente ciò è avvenuto in ragione dei pagamenti dovuti ai creditori in esecuzione delle attività effettuate per portare a buon fine il programma costruttivo. Si può anche presumere che il Commissario Liquidatore abbia formulato un programma per l’utilizzazione del medesimo contributo secondo le finalità originarie.
I soci non possono essere destinatari del contributo se non assegnatari definitivi degli alloggi, eseguiti dalla Cooperativa in bonis.
Ciò posto, i predetti soci, se adempienti, possono rivolgere istanza al Commissario Liquidatore e all’Ente di Vigilanza per ottenere l’assegnazione degli alloggi realizzati con il contributo pubblico, dichiarando al contempo di essere disponibili ad eseguire i versamenti integrativi per il completamento dell’edificio sociale.

Quesito del 03/03/2024

Buongiorno avvocato, la Legge Regione Puglia n. 8 del 25/03/1986 art.4 (vigente) recita: “Le cooperative edilizie che aspirino a beneficiare di agevolazioni pubbliche devono essere costituite esclusivamente da soci aventi i requisiti soggettivi necessari per essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica”.
La Legge Regione Puglia n. 54 del 20/12/1984, abrogata dalla L.R. n. 10/2014, art. 44, lettera a), all’art. 2 (Requisiti per l’assegnazione) recita: “c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso; d) chi non è titolare di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso”.
Chi possiede un alloggio fuori dell’ambito territoriale poteva nel 1989 essere iscritto a socio della Cooperativa?

Risposta al quesito:
Secondo la normativa indicata, l’alloggio non ricompreso nell’abito territoriale dell’intervento non deve superare il valore locativo dell’alloggio che sarebbe idoneo al nucleo familiare  del socio  e sito nel predetto ambito territoriale dell’insediamento cooperativo.
La predetta norma regionale, diversa da quella nazionale, tende ad escludere dall’agevolazione quei soggetti che potrebbero agevolmente reimpiegare, ai fini abitativi, il ricavato locativo dell’immobile di cui sono proprietari, ma sito in ambito diverso da quello dell’insediamento agevolato.
Ciò posto, se nel 1989 l’alloggio extra territorio avesse potuto fruttare al socio proprietario un importo pari al canone locativo di un appartamento in ambito territoriale, in tal caso il socio medesimo non avrebbe avuto il diritto di fruire dell’agevolazione Regionale.

Quesito del 09/02/2024

Egregio avvocato, con atto di subentro sono diventata socia di una società Cooperativa edilizia a r.l. iscritta, ex art. 2512 c.c. e s.s, nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente dell’apposito Albo del Ministero e il cui scopo sociale previsto dallo statuto è la realizzazione di soddisfare l’esigenza primaria della casa di abitazione (…), in particolare rientra nello scopo della Cooperativa l’attribuzione di alloggi da assegnare in godimento, in proprietà o con altre forme contrattuali ai propri soci nell’ambito dei piani di zona previsti dalla L. 167/1962 e da eventuali altre leggi emanate in materia di edilizia abitativa; la Cooperativa non ha finalità speculative.
Nel medesimo Statuto è previsto che la Cooperativa ordinariamente non attribuisce vantaggio mutualistico sotto forma di ristorni in quanto lo attribuisce direttamente mediante l’applicazione di un minor prezzo dell’immobile rispetto a quello di mercato. Sono, altresì, previsti, in un ulteriore articolo dello Statuto, il possesso dei requisiti di cui all’art. 2514 c.c..
In considerazione di quanto sopra, Le chiedo se l’adozione della delibera assembleare con la quale si sia deciso all’unanimità che i soci assegnatari di box auto più grandi rispetto a quelli assegnati ad altri soci e i soci assegnatari dei giardini, debbano versare la differenza rapportata al prezzo di mercato, in ragione della maggiore estensione, non si ponga in contrasto con i requisiti di una società cooperativa a mutualità prevalente senza fini di lucro, comportandone addirittura la perdita dei requisiti di mutualità e dei relativi benefici fiscali.
Le chiedo, altresì, se detta delibera possa essere impugnata ai sensi dell’art. 2379, comma 1, c.c. in quanto volta a modificare l’oggetto sociale prevedendo un’attività illecita, ovvero la perdita del requisito della mutualità prevalente senza che la società effettui tutti gli adempimenti necessari alla sua cancellazione dall’Albo delle cooperative a mutualità prevalente e senza le necessarie segnalazioni.

Risposta al quesito:
La Cooperativa a mutualità prevalente persegue le finalità agevolative verso i propri soci e solamente in misura minima può effettuare operazioni con i terzi a scopo di profitto.
Ciò posto, le assegnazione degli immobili e delle pertinenze da parte di una Cooperativa edilizia devono essere commisurate ai costi effettivamente sostenuti e al prevedibile fabbisogno finanziario di quelli da sostenere per il raggiungimento dello scopo sociale.
Quanto precede, deve rapportarsi al Bilancio sociale e ai deliberati assembleari, ivi compresi quelli approvativi dei rendiconti.
Se, dunque, non sussistono i presupposti per l’applicazione di prezzi quantitativamente privi del ragionevole confronto con i costi di riferimento, in tal caso la delibera in questione potrebbe essere opposta per invalidità.
Occorre, però, precisare che l’opposizione non può riguardare motivi di opportunità, ma deve essere fondata esclusivamente sulla mancata osservanza dello scopo sociale e dei principi mutualistici. Di tale violazione occorre dare prova con i Bilanci alla mano e con le stesse delibere approvative.

Quesito del 03/02/2024

Buongiorno avvocato, dopo circa 10 anni di battaglie legali contro una Cooperativa Edilizia a proprietà divisa (a mutualità prevalente), entrata in L.C.A. senza aver effettuato il rogito dell’alloggio assegnatomi (in Convenzione con il Comune) e da me interamente pagato, i Giudici dell’Appello mi hanno trasferito (ex art. 2932 c.c.) la proprietà, ma gravata ancora da ipoteca.
Si fa presente che il mutuo fondiario concesso dalla Banca originaria alla Cooperativa non è stato mai frazionato nonostante sia stato da me richiesto nel 1° grado di giudizio (ma per diversi motivi mai più proseguito). La sentenza è già passata in giudicato ormai da circa un anno e la Società di recupero crediti alla quale la Banca originaria ha ceduto il credito, non ha ancora avanzato nessuna richiesta.
Nel frattempo la L.C.A. ha venduto all’asta gli alloggi restanti (12 su 18 complessivi) in quanto 3 rogitati dalla Cooperativa stessa prima dell’entrata in L.C.A. attraverso restrizione di ipoteca, e gli altri 3 compreso il mio hanno invece ottenuto il trasferimento di proprietà. La Società Cessionaria ha già recuperato, con tutta probabilità, i 2 terzi del credito originario (circa il 70% per ogni alloggio venduto all’asta) e probabilmente già in abbondante ricavo rispetto al prezzo di acquisto notoriamente molto basso dei crediti di questo tipo.
Stante così la situazione cosa possiamo attenderci e piuttosto cosa conviene fare? Proseguire la richiesta di frazionamento già avviata precedentemente?
E in questo caso a chi fare la richiesta: alla attuale società cessionaria o alla Banca che ha concesso il credito originario?
Possono chiedere a me e gli altri 2 proprietari ex art. 2932 di pagare il residuo debito del mutuo originario? anche se non è stato frazionato? Compreso gli interessi bancari intercorsi fino alla messa in L.C.A. della Cooperativa?
Le restrizioni di ipoteca effettuate dalla Cooperativa precedentemente alla sua messa in L.C.A. ci danneggiano rispetto ad un eventuale Frazionamento?
Considerato che hanno già ottenuto un buon ricavo rispetto al prezzo di acquisto dei crediti, potremmo proporre un’offerta congrua (per esempio circa 1/3 del prezzo di acquisto) in cambio di non avviare nessuna nostra azione giudiziaria relativa al frazionamento, oppure proporre una strenua difesa in caso di pignoramento ecc…

Risposta al quesito:
Se la Cooperativa mutuataria è stata posta in LCA il contratto di mutuo si è risolto, ma resta il credito ipotecario dell’Istituto di credito.
Ciò posto, non si può ipotizzare alcun frazionamento come previsto nel contratto originario, ma si può solo sostenere la nullità o inefficacia dell’ipoteca se sussistono i presupposti di diritto.
In tal senso occorre verificare la sentenza ex art. 2932 c.c., che, avendo trasferito coattivamente la proprietà, ha presumibilmente accertato l’avvenuto pagamento del prezzo.
Si deve, quindi, verificare il contratto di mutuo e la relativa esecuzione per riscontrare eventuali inadempienze dell’Istituto di credito nei controlli del programma costruttivo e della ripartizione del mutuo sugli alloggi prenotati.
Dopo le predette verifiche, si potrebbero ipotizzare nullità parziali del mutuo, ciò anche per intavolare eventuali trattative con l’Istituto cessionario.
La legittimazione attiva è del socio, quella passiva è dell’Istituto di credito.

Quesito del 30/01/2024

Buongiorno avvocato, siamo 10 soci in cooperativa, abbiamo fatto gli atti e non ci convince qualcosa nella gestione da parte del Consiglio di amministrazione nel favorire qualcuno di noi.
Abbiamo chiesto l’accesso agli atti tramite il Tribunale, se dovessimo scoprire che i nostri dubbi erano fondati il Presidente può annullare l’atto di colui che ha pagato l’alloggio molto meno di noi?
E possiamo invece procedere legalmente? A chi dobbiamo fare causa?

Risposta al quesito:
Le Cooperative in generale sono sottoposte al vincolo della parità di trattamento dei soci, relativamente all’art. 2516 c.c., sicché gli amministratori devono attenersi a tale principio di diritto.
Se sussistono i presupposti rappresentati nel quesito, cioè la disparità di trattamento, certamente ne rispondono gli amministratori, i quali devono risarcire i soci danneggiati.
Più complessa è l’ipotesi della declaratoria della nullità dell’atto perché contrario alla legge, posto che, in tal caso, occorrerebbe provare la partecipazione cosciente al negozio fraudolento da parte del socio assegnatario.