Cooperative: casi e soluzioni

Cooperative: casi e soluzioni

Di seguito sono pubblicate le domande poste da soci e da amministratori, in merito a problematiche riguardanti le varie tipologie di cooperative, con le relative risposte fornite dall’avvocato Gualtiero Cannavò.

Quesito del 15/03/2024

Sono un socio di cooperativa edilizia in liquidazione proprietaria di un lotto commerciale, facente parte del patrimonio sociale, che sarà venduto all’asta con procedura a evidenza pubblica.
Il ricavato della vendita sarà distribuito tra i soci creditori, secondo un criterio di riparto basato sui millesimi stabilito dal liquidatore.
Dai libri contabili esaminati da quest’ultimo risultano rapporti economici e giuridici tra me e la cooperativa da cui emergono tanto un mio credito di assegnazione quanto un debito per copertura perdite, con un saldo positivo di circa 10.000 euro.
Ho intenzione di recedere dalla Cooperativa (cedendo contestualmente il mio credito) a favore di una terza persona.
Vorrei sapere cortesemente come posso perfezionare il subentro nella Cooperativa da parte della terza persona in argomento, tanto nel rapporto creditorio quanto nelle posizioni debitorie.

Risposta al quesito:
Dalle scarne informazioni esposte nel quesito sembra che la Cooperativa sia in Liquidazione Coatta Amministrativa, disposta dall’Autorità di Vigilanza.
Si tratta di procedura concorsuale simile al fallimento, per cui il patrimonio sociale deve essere liquidato per soddisfare i creditori sociali secondo le regole di priorità.
Qualora non dovesse trattarsi di L.C.A. ma di liquidazione volontaria, in tal caso il Liquidatore viene nominato dall’assemblea che determina anche le modalità di rimborso delle quote in base alle disponibilità realizzate e, comunque, dopo il pagamento dei creditori sociali non soci.
In entrambi i casi non si può parlare di recesso e subentro nella Cooperativa, ma solamente di cessione del credito: nel primo caso ammesso al passivo a seguito di apposita istanza al Commissario Liquidatore; nel secondo caso statuito dall’assemblea con la nomina del Liquidatore, al quale va notificata la cessione appena effettuata.
Occorre, infine, osservare che quanto risulta dai libri contabili sconta gli oneri di liquidazione e estinzione della Società, sicché le previsioni di incamerare il credito devono essere ben valutate prima di effettuare la cessione e impiegare altro danaro.

Quesito del 15/03/2024

Egregio avvocato, ho stipulato un preliminare di vendita futura con una cooperativa edilizia (senza polizza fideiussoria risultano solo i bonifici) per l’assegnazione in proprietà di una porzione di fabbricato in costruzione, anticipando somme importanti in anticipo, quale requisito indispensabile per ricevere l’assegnazione in proprietà futura. Si tratta di due porzioni di fabbricato comprensive di sei unità abitative.
Dopo aver concluso le prime tre unità abitative prevedendo degli standard costruttivi superiori al capitolato, il costruttore ha iniziato a chiedere per le opere non previste in capitolato somme extra. Altresì i lavori eseguiti nel seminterrato per la prima porzione di fabbricato visto che la struttura era stata abbandonata alle intemperie è stata oggetto di lavori ab origine necessari per evitare la risalita dell’umidita. Lo stesso problema è sicuramente esistente anche nel fabbricato di mio interesse ma ha deciso di non farsene carico delle spese necessarie.
Vista la disparità di trattamento riservata all’istante volevo chiedere come è possibile procedere affinché il presidente della Cooperativa garantisca maggiore trasparenza senza discriminare i soci. L’assenza di informazioni è avvenuta anche quando era necessario scegliere all’unisono i rivestimenti degli esterni. Ulteriormente, dopo le dimissioni della precedente ditta e del D.L,, senza informarmi, il costruttore, mi ha chiesto una proroga per l’ultimazione dei lavori, formalizzata tramite uno scambio di PEC.
Ad ora, su mia richiesta, non mi ha fornito né l’atto di acquisto del terreno né un cronoprogramma di esecuzione dei lavori.
La mia seconda domanda è se posso imputare, per i ritardi commessi, i danni derivanti dalle spese di affitto che sto sostenendo a causa sua e se nel caso di ulteriori ritardi chiedere ex lege il doppio della caparra versata? Infine volevo chiederLe se nel mio caso a seguito dell’assegnazione in proprietà della porzione di fabbricato possa vendere la proprietà acquisita senza alcun problema?

Risposta al quesito:
Se si tratta di Cooperativa edilizia non ha alcun senso ipotizzare la “caparra”, posto che tale Società è di tipo mutualistico e si basa sulla volontà espressa dall’assemblea dei soci secondo le regole previste dal codice civile e dalle leggi speciali.
Il C.d.A. esegue i deliberati assembleari e deve rendere il conto mediante la redazione dei Bilanci annuali che devono essere approvati dall’assemblea dei soci.
Ciascun soci ha diritto ad avere le informazioni sull’attività sociale.
Il costruttore dovrebbe essere il soggetto appaltato per la realizzazione dell’edificio sociale e non colui che dispone arbitrariamente e a suo piacimento di costi e ricavi.
Il socio prenotatario, dunque, deve controllare la vita sociale della Cooperativa e, nel caso di irregolarità, come sembra emergenti, deve tutelarsi in sede giudiziaria o in sede amministrativa innanzi all’Autorità di Vigilanza.
Per quanto riguarda il trattamento dei soci, l’art. 2516 c.c. prevede tassativamente che tutti i soci debbano avere la parità di trattamento delle condizioni mutualistiche.
Per quanto riguarda la ipotetica vendita dell’alloggio occorre verificare se la Cooperativa ha realizzato con il contributo pubblico ovvero su terreno assegnato dal Comune (area PEEP).
In entrambi i casi il vincolo di inalienabilità è per l’intero quinquennio successivo all’assegnazione definitiva della proprietà.
In assenza dei predetti presupposti non esiste alcun vincolo.

Quesito del 13/03/2024

Dobbiamo rinnovare il C.d.A. di una cooperativa edilizia composto da 5 membri. Lo statuto attribuisce al socio un solo voto in generale e nulla dice sul rinnovo delle cariche sociali. Vi sono più di 5 candidati.
Il socio può indicare un voto per ogni candidato consigliere sino ad un massimo di 5?

Risposta al quesito:
Se non esiste un regolamento interno il voto può essere solo uno, almeno che l’assemblea approvi il regolamento che indica le modalità con più voti per ciascun socio.

Quesito del 12/03/2024

Ho richiesto recesso da cooperativa edilizia il 22.12.2023. La Cooperativa ha provato a barattare l’autorizzazione al recesso con la firma di una fideiussione su mutuo fondiario che la banca aveva deliberato prima della mia richiesta di uscita.
Io non ho firmato, inquanto non ero stata messa a conoscenza della garanzia richiesta dalla banca e perlopiù ho anche chiesto il recesso. Secondo loro non ci sono le condizioni per accettare il recesso, ma di fatto risposte scritte non me ne hanno mandate.
Cosa rischio? Come posso fare per rendere efficace il recesso, considerato anche che sono abbondantemente trascorsi i 60 giorni per darmi risposta e che hanno praticamente cercato di riscattarsi?

Risposta al quesito:
Occorre, innanzitutto, verificare se la Cooperativa ha risposto ufficialmente alla domanda di recesso.
In caso contrario, si deve aspettare che trascorra un congruo termine, non inferiore ai 90 giorni per considerare definitivo il provvedimento di accoglimento della domanda per assenso implicito.
Se la Cooperativa rigetta la domanda espressamente occorre impugnare il provvedimento entro 60 giorni innanzi al Tribunale specializzato per le Imprese.
In assenza di risposta nei termini congrui, il socio può rifiutare le richieste della Cooperativa e resistere in giudizio ovvero anticipare e ricorrere al Tribunale per la declaratorio dell’avvenuto recesso.

Quesito del 12/03/2024

Egregio avvocato, Le pongo un quesito. Sono ex socio di una cooperativa edilizia a proprietà divisa ora in LCA; alloggi tutti assegnati con rogito circa 10 anni fa. Nel 2018, a seguito di gravi inadempienze finanziarie, contabili e tributarie, il MIT ha sospeso il contributo pubblico.
A gennaio 2024, su richiesta del Commissario Liquidatore, il MIT ha autorizzato la riattivazione del contributo pubblico con discendente Decreto di riattivazione del contributo da parte del Provveditorato OO.PP.. La riattivazione è solo a vantaggio della Cooperativa e nell’interesse della massa creditoria. Esiste una Ordinanza (anno 2020) della Suprema Corte a SS.UU. la quale sancisce che i contributi erariali devono essere utilizzati per il solo scopo per cui essi sono erogati; un utilizzo diverso comporterebbe un danno erariale da parte della PA. Quindi detto contributo deve essere erogato solo agli effettivi beneficiari cioè gli ex soci?
Ovviamente il contributo potrebbe essere anche definitivamente revocato dal MIT. Possiamo impugnare innanzi al TAR il decreto di riattivazione? Quali ulteriori azioni potremmo intraprendere?

Risposta al quesito:
E’ evidente che senza visionare il provvedimento amministrativo e avere contezza degli antefatti non può essere formulata alcuna esaustiva risposta.
Si può, tuttavia, genericamente accennare ad alcune considerazioni in base alle scarne informazioni fornite.
Il contributo è stato riattivato su richiesta motivata della Liquidatela e presumibilmente ciò è avvenuto in ragione dei pagamenti dovuti ai creditori in esecuzione delle attività effettuate per portare a buon fine il programma costruttivo. Si può anche presumere che il Commissario Liquidatore abbia formulato un programma per l’utilizzazione del medesimo contributo secondo le finalità originarie.
I soci non possono essere destinatari del contributo se non assegnatari definitivi degli alloggi, eseguiti dalla Cooperativa in bonis.
Ciò posto, i predetti soci, se adempienti, possono rivolgere istanza al Commissario Liquidatore e all’Ente di Vigilanza per ottenere l’assegnazione degli alloggi realizzati con il contributo pubblico, dichiarando al contempo di essere disponibili ad eseguire i versamenti integrativi per il completamento dell’edificio sociale.