Diritto amministrativo

IL RIGETTO DEL RICORSO ALLA COMMISSIONE REGIONALE DI VIGILANZA DA PARTE DEL SOCIO ESCLUSO PER MOROSITA’ DALLA COOPERATIVA EDILIZIA A CONTRIBUTO PUBBLICO

Il caso:
La Cooperativa invitava più volte il socio a provvedere al pagamento dei suoi debiti sociali. Il socio intimato riscontrava le predette missive chiedendo di esaminare preventivamente la documentazione contabile della società e contestando comunque il credito nei propri confronti in forza di un preteso errore nel computo metrico nel contratto di appalto stipulato con l’impresa esecutrice dei lavori sociali.
Persistendo la denunciata morosità il Consiglio di Amministrazione della Società deliberava l’esclusione del socio, notificando il relativo provvedimento.
Avverso la delibera di esclusione, il socio escluso proponeva tempestivamente ricorso innanzi alla Commissione Regionale di Vigilanza per l’edilizia popolare ed economica per la Sicilia.
La Cooperativa si costituiva in termini sostenendo:
a) che tutte le richieste di versamento erano supportate da delibere sociali regolarmente approvate;
b) che nessun errore era ipotizzabile in ordine al contratto di appalto, posto che esso era stato stipulato a forfait e non a misura;
c) che nessun diritto poteva competere al socio in ordine al diretto controllo della documentazione contabile, posto che nelle società cooperative le verifiche della documentazione contabile sono riservate esclusivamente al Collegio Sindacale, mentre l’attività gestionale compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

La decisione:
La Commissione Regionale di Vigilanza per l’edilizia popolare ed economica per la Sicilia rigettava il ricorso sostenendo:
– che le contestazioni del credito sociale formulate dal socio escluso erano apparse intempestive, non essendo stata mai impugnata alcuna delibera di ripartizione delle spese né alcuna delibera di approvazione dei bilanci societari;
– che il dedotto errore nella formulazione del computo metrico si era appalesato infondato, non potendosi ipotizzare alcun errore di tal genere in un appalto a forfait, il cui accordo contrattuale esclude, appunto, ogni ipotesi di misura dei lavori eseguiti;
– che il mancato invio della documentazione da parte della Cooperativa era risultato ininfluente sulla morosità determinatasi, tenuto conto dei bilanci sociali approvati e non opposti dal socio escluso.
Giudizio patrocinato dall’avv. Gualtiero Cannavò nell’interesse della Cooperativa.