Diritto amministrativo

REQUISITO REDDITUALE DEI SOCI DELLE COOPERATIVE EDILIZIE A CONTRIBUTO PUBBLICO: E’ IL REDDITO NETTO E NON QUELLO LORDO A COSTITUIRE LA BASE DI CALCOLO

Il caso:
Il socio della cooperativa edilizia, chiedeva di avere assegnato l’alloggio fruente del contributo pubblico sugli interessi del mutuo edilizio agevolato.
A tal fine produceva la copia delle dichiarazione dei redditi, dalla quale emergeva un reddito annuo lordo di € 51.069.00 che, decurtato degli oneri deducibili per € 18.768,00, diventava reddito netto per € 32.301,00.
Con nota del 29.3.04, l’Assessorato Regionale della Sicilia non riteneva il socio in possesso del requisito soggettivo del reddito ai sensi del D.A. n. 1964/01 e, pertanto, chiedeva alla Cooperativa la sostituzione con altro socio avente diritto.
Il socio ricorre in via gerarchica avverso il provvedimento assessoriale e, a seguito del rigetto, proponeva ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Le ragioni del socio ricorrente:
Il provvedimento assessoriale impugnato si limitava a dichiarare l’assenza del requisito reddituale e, conseguentemente, nel ricorso venivano esaminate le due ipotesi, la prima inerente al possibile errore estimativo, la seconda riguardante la falsa applicazione di legge e l’eccesso di potere.
In particolare:
in merito all’ipotesi di errore estimativo, il ricorrente sosteneva l’errore  dell’Ufficio Assessoriale – Dipartimento Cooperazione Commercio Artigianato, per averlo ritenuto privo del requisito reddituale per accedere alle agevolazioni di cui alla L. R. 79/75.
Il ricorrente osservava che il D. A. 1964/01 aveva elevato il limite di reddito per accedere al contributo agevolato di cui alla predetta legge al limite di € 34.835,02, mentre il reddito netto di cui alla dichiarazione in esame per l’anno di riferimento ammontava a € 32.301,00.
Sulla base di quanto precede, il ricorrente concludeva rilevando il palese errore estimativo commesso dall’Ufficio Regionale.
Se, invece, l’Ufficio Regionale avesse considerato quale reddito imputabile ai fini del requisito quello al lordo degli oneri deducibili, allora il provvedimento assunto dall’Ufficio medesimo sarebbe stato palesemente affetto da vizio di legittimità ed eccesso di potere.
La ratio normativa vigente, infatti, è ispirata alla “capacità contributiva” del cittadino al fine di determinare i di lui diritti e doveri.
In tale ottica, il dettato costituzionale impone che la contribuzione fiscale sia proporzionata ai redditi prodotti e, conseguentemente, anche le relative agevolazioni da provvidenze pubbliche siano ispirate al medesimo principio e, quindi, commisurate alla effettiva  produzione reddituale del beneficiario.
Da quanto precede, discende che per “produzione reddituale” deve intendersi quella relativa al reddito imponibile del beneficiario della provvidenza pubblica, considerato tale sia in ordine ai diritti sia in riferimento ai doveri di ciascun cittadino.
I predetti principi sono espressamente enunciati sia nella legislazione positiva sia nella prassi amministrativa.
Ed invero, secondo le disposizioni di cui all’art. 56 del DPR 11.10.63 n. 1471:
“Requisiti per concorrere e graduatorie di assegnazione.
La prenotazione degli alloggi da realizzare per i settori indicati ai punti 1), 2) e 3) dell’art. 15 della legge, nonchè dei prestiti previsti al punto 4) dello stesso articolo è disciplinata come segue. Possono presentare domanda per la prenotazione dì un alloggio in proprietà con garanzia ipotecaria o di un prestito ai sensi dell’art. 16 della legge tutti i lavoratori subordinati che:
a) abbiano contribuito ai piani settennali previsti dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43 e 26 novembre 1955, n. 1148, per il periodo minimo di un mese ovvero abbiano versato i contributi previsti alla lettera b) del ‘art. 10 della legge, per lo stesso periodo. Per i soci di cooperative il periodo minimo di contribuzione come sopra indicato è stabilito in un anno;
b) prestino abitualmente la loro opera, ovvero risiedano nella località ove, in applicazione dei piani elaborati dal Comitato centrale, si fanno le costruzioni o sono concessi i prestiti;
c) non siano proprietari di un alloggio idoneo iscritto alla Conservatoria dei registri immobiliari della località di cui alla lettera b) e dimostrino che nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario di un alloggio idoneo nella località stessa.
Per alloggio idoneo si intende l’abitazione composta di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di tre ed un massimo di cinque vani;
d) non siano essi stessi o membri del loro nucleo familiare proprietari di un alloggio acquisito, in qualsiasi località, con il concorso o il contributo dello Stato o di ente pubblico, o con mutuo di favore parimenti concesso dallo Stato o da ente pubblico, ovvero risultino proprietari, in qualsiasi località, di alloggio che consenta un reddito netto annuo superiore a lire duecentomila;
e) non fruiscano di un reddito netto annuo, tassabile ai finì dell’imposta complementare a norma del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni, superiore a lire unmilioneduecentomila, detratta la quota efferente ai redditi di lavoro.
Le domande per la prenotazione di un alloggio in locazione possono essere presentate da tutti i lavoratori subordinati che si trovino nelle condizioni previste alle precedenti lettere a), b), d) ed e) i quali non siano proprietari, essi stessi o membri della famiglia, di un alloggio idoneo nella località ove si fanno le costruzioni”

Per la prassi amministrativa, valgono le circolari esplicative relative alle norme di attuazione della L.R. 79/75 del 5.10.94 prot. 6490 e del 15.10.97 prot. 7396, contenenti il palese riferimento al reddito netto, quale requisito per accedere ai benefici della Legge.
Il parametro reddituale, dunque, è quello del reddito imponibile, cioè del reddito al netto degli oneri deducibili.
D’altra parte, la previsione normativa è anche pienamente confermata in sede di interpretazione giurisprudenziale, in ordine alla specifica determinazione del reddito in materia di requisiti per accedere ai benefici dell’edilizia agevolata.
In giurisprudenza:
“Ai fini della determinazione del reddito complessivo familiare per la verifica del requisito reddituale previsto dall’art. 20 legge 5 agosto 1978 n. 457 per la concessione del mutuo a tasso agevolato a soggetto assegnatario in proprietà individuale di un alloggio di cooperativa edilizia, l’amministrazione deve tenere conto anche della deduzione forfettaria di £ 180.00 prevista dall’art. 16 comma 1 lett. c), d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, come modificato sul punto dall’art. 10, 1. 2 dicembre 1975 n. 576”.
T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 22 febbraio 1995, n. 143.
A commento della succitata sentenza amministrativa, va rilevato che il Tribunale ha correttamente statuito l’obbligo per l’Amministrazione di valutare “anche la deduzione forfetaria” ai fini della determinazione del reddito, quale requisito soggettivo per ottenere le agevolazioni per l’edilizia popolare.
Non v’è dubbio, pertanto, che il TAR abbia ritenuto l’imponibile fiscale netto quale reddito ammissibile per la fruizione delle agevolazioni de quibus.
Anche nella sentenza del Consiglio di Stato che segue, si parla di “reddito netto” per essere ammessi alle fruizioni delle agevolazioni di cui trattasi:
“Ai sensi dell’art. 56 lett. e) d.P.R. 11 ottobre 1963 n. 1471 il reddito netto annuo, ai fini dell’assegnazione di alloggi realizzati col concorso o il contributo dello Stato, non può superare le lire unmilioneduecentomila, detratta la quota afferente ai proventi di lavoro”.
Consiglio Stato, sez. IV, 15 maggio 1979, n. 363.
Anche la Suprema Corte di Cassazione in materia analoga (locatizia), riguardante il parametro reddituale ai fini della valutazione del diritto a determinate agevolazioni, si esprime con assoluta chiarezza in ordine al reddito netto e agli oneri deducibili:
“Nell’ultima normativa vincolistica sulla proroga dei contratti di locazione d’immobili urbani adibiti ad uso abitativo, anche in mancanza del riferimento specifico al reddito netto del conduttore iscritto a ruolo ai fini dell’imposta complementare nonché all’anno considerato, il significato tecnico che l’adoperata espressione reddito complessivo netto assume nel settore tributario, comporta che, per determinare il reddito del conduttore — al fine di accertare se il contratto, al momento dell’entrata in vigore della 1. 27 luglio 1978 n. 392, fosse o meno soggetto a proroga – occorre aver riguardo al reddito complessivo netto che coincide con la somma dei proventi al netto dei contributi previdenziali e con detrazione degli oneri deducibili, ma senza sottrazione della imposta corrisposta o trattenuta alla fonte dal datore di lavoro”.
Cassazione civile, sez. III, 3 aprile 1987, n. 3236.
Da tutto quanto precede, appariva evidente l’illegittimità dell’atto amministrativo, ove esso sia stato fondato sul calcolo del reddito al lordo e non al netto degli oneri deducibili. 

La decisione:
Il ricorso veniva accolto a seguito del parere favorevole del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana che, tra l’altro, testualmente statuiva:
“va premesso in punto di diritto che l’art. 3 della L.R. 20.12.75 n.79, prescrive che il reddito goduto dai componenti il nucleo familiare deve essere riferito all’ultimo periodo d’imposta anteriore all’anno in cui viene disposta l’ammissione a contributo della Cooperativa.
Che la legge n. 457 del 5 agosto 1978 all’art. 20 prevede, all’ultimo comma, ed in ordine alle modalità di determinazione del reddito complessivo, che deve tenersi conto del reddito complessivo familiare risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi; al successivo art. 21, comma 1, poi, aggiunge che, ai fini dell’acquisizione dei benefici in questione, il reddito complessivo del nucleo familiare va ridotto in proporzione del numero dei figli a carico…
Che la giurisprudenza amministrativa siciliana (in particolare TAR Palermo sez. I, n. 143 del 22 febbraio 1995), a proposito del reddito di cui ai citati artt. 20 e 21 della L. 457/78, che esso deve intendersi, in mancanza di una specifica indicazione in senso diverso, come reddito netto imponibile”.

Giudizio patrocinato dall’avv. Gualtiero Cannavò nell’interesse del socio.