Quesito del 21/04/2015

Sono un socio di cooperativa edilizia del Nord che ha problemi con il costruttore.
Senza dire niente lui, insieme alla collaborazione del direttore dei lavori, ha apportato delle modifiche agli alloggi ovviamente a nostro svantaggio, dato che loro hanno incassato tramite i SAL le cifre già previste, per i lavori non effettuati o con caratteristiche diverse da quelle del capitolato.
Giustificandosi con varie scuse tecniche di cui noi non ne capiamo proprio niente, e che non ci sono mai state dette prima, nelle svariate assemblee dove è stata sempre richiesta la presenza del direttore dei lavori per avere spiegazioni. Lui non ha quasi mai presenziato dando scuse varie.
Tre soci hanno scritto al presidente e al direttore dei lavori chiedendo spiegazioni. Il costruttore indignato di tutto ciò ha risposto che ha sbagliato l’ultimo SAL già fatto, ma non firmato dallo stesso e dal presidente maggiorandolo di quasi il doppio; sicuramente vorrà arrivare ad un’accordo facendoci firmare che siamo soddisfatti di tutto.
Se noi firmiamo è solo perché siamo sotto “ricatto” e ci preme avere gli alloggi e di conseguenza l’atto.
Si può fare un azione legale anche dopo aver firmato quella sorta di dichiarazione? O così il costruttore e il direttore dei lavori la passano liscia? Addirittura il costruttore non vuole consegnare gli alloggi se prima non ha ricevuto i decimi della banca, dicendo che è previsto per contratto.
Possiamo noi soci una volta pagato l’ultimo SAL entrare negli alloggi senza che addirittura ci denunci per appropriazione indebita o altro…? Come si può giustificare l’occupazione degli alloggi visto che abbiamo pagato tutto ciò che c’era da pagare e oltre, evitando l’eventuale denuncia penale?

Risposta al quesito:
Occorre preliminarmente verificare se i soci rappresentano l’intera Cooperativa ovvero solamente una minoranza.
Nel primo caso è la Cooperativa che deve agire contro l’imprenditore e il direttore dei lavori per eventuali loro inadempienze (che vanno rilevate, previa perizia tecnica dei lavori eseguiti, attraverso l’attento esame del contratto di appalto e dei conteggi sui pagamenti effettuati in rapporto all’effettivo valore (al netto di eventuali vizi costruttivi) delle opere completate.
Nel secondo caso, fermo restando il preventivo accertamento delle effettive responsabilità del costruttore e del DL, devono essere i soci a tutelarsi nei confronti della Cooperativa e, ricorrendo i presupposti, contro gli amministratori.
In ordine all’atto liberatorio a firma dei soci, occorre verificare in concreto il suo contenuto, posto che appare possibile che esso venga redatto in modo da impedire ogni azione di rivalsa verso il costruttore e il DL per le loro ipotizzate responsabilità. Relativamente all’immissione in possesso degli alloggi, la Cooperativa può intimare al costruttore la risoluzione del contratto per le inadempienze e chiedere alla Magistratura il consequenziale provvedimento di reintegra.
L’azione di tutela può anche essere proposta dai soci, nell’ipotesi in cui essi siano minoranza, ma in tal caso l’attività giudiziaria deve essere proposta contro la Cooperativa.