Quesito del 02/11/2015

Nel caso di fallimento di una cooperativa edilizia divisa, il socio in regola con i versamenti e con atto di stipula del mutuo e conseguente atto di proprietà dell’immobile, che costituisce la propria residenza principale e della sua famiglia, è soggetto all’azione revocatoria da parte del curatore/liquidatore se ha pagato il giusto prezzo dovuto (piano finanziario+varianti+accollo mutuo)?

Risposta al quesito:
Ai sensi del Regio Decreto n.267/1942 ( legge fallimentare) non sono soggette all’azione revocatoria le vendite (o assegnazioni da parte di Cooperative) di alloggi, nel caso in cui sia stato pagato i giusto prezzo e l’immobile si destinato ad abitazione personale dell’acquirente-assegnatario.