Quesito del 17/06/2016

Sono socio di una cooperativa edilizia in Roma facente parte del programma “20.000 alloggi in affitto”. Gli alloggi sono stati costruiti e regolarmente consegnati in uso con prelazione all’assegnazione in proprietà allo scadere di anni 8 e adesso siamo in attesa del frazionamento del mutuo poiché finalmente sono usciti i prezzi massimi di cessione del Comune.
Per l’assegnazione in proprietà il costo complessivo dell’alloggio è stato quantificato sommando al prezzo massimo di cessione altre spese (per funzionamento della cooperativa, oneri di urbanizzazione, etc..) per circa € 50.000 ad alloggio e in una scrittura privata firmata alla data di assegnazione tra il socio assegnatario e la cooperativa tutti i soci abbiamo accettato tale somma complessiva.
Oggi alcuni soci sostengono che invece il prezzo massimo di cessione è l’unico da pagare per aver assegnato l’alloggio in proprietà e per tale motivo non vogliono approvare il bilancio della cooperativa. In bilancio risultiamo per altro ancora creditori verso la banca di circa 600.000 euro.
Io pertanto sono propensa ad approvare il bilancio nel quale per altro non vi sono difformità rispetto a tutti quelli già regolarmente approvati negli ultimi 5 anni e le chiedo pertanto: quali conseguenze vi sono per la cooperativa e per i soci in caso di mancata approvazione del bilancio?
La mancata approvazione del bilancio deve essere motivata? Dei debiti della cooperativa ne rispondono i soci?
Chi invece è favorevole all’approvazione può, essendo in minoranza, tutelarsi in qualche modo? La somma ulteriore di circa 50000 ad alloggio rispetto al prezzo massimo di cessione è dovuta?

Risposta al quesito:
Secondo la Convenzione stipulata con il Comune la Cooperativa deve cedere l’alloggio al prezzo programmato.
Ciò posto,il problema si pone sulla determinazione del prezzo di cessione, dovendosi separare i costi di costruzione veri e propri, dagli altri che sono stati, comunque, sostenuti dalla Cooperativa.
Spesso è accaduto che la Cooperativa abbia travalicato il limite del costo di costruzione imposto dalla Convenzione e si è dovuto trovare una soluzione adeguata per rendere legittima l’assegnazione con atto pubblico.
Diversa è la situazione interna , in forza della quale una parte dei soci non intende approvare il bilancio, in quanto occorrerebbe capire le motivazioni della mancata approvazione.
Se,infatti, i soci non riconoscono la legittimità dei costi sostenuti, assumono la responsabilità di tale comportamento anche nei confronti degli altri soci che, viceversa, intendono approvare il bilancio.
Se il rifiuto non è fondato, in quanto i costi sono stati effettivamente sostenuti, i soci che hanno opposto il rifiuto rispondono in sede risarcitoria.
In ogni caso il rifiuto all’approvazione del bilancio deve essere motivato.
Dei debiti sociali non rispondono i soci, in quanto la Cooperativa è società a responsabilità limitata, ma occorre verificare se esistono deliberati che impongono determinati versamenti ai soci a copertura dei costi di costruzione.
Va, tuttavia, osservato che i soci sono interessati a tutelarsi anche in ordine alle obbligazioni sociali, in quanto la Cooperativa è aggredibile dai terzi in riferimento agli alloggi assegnati il locazione e ancora di proprietà sociale.
I soci di minoranza che intendono approvare il bilancio si devono tutelare seguendo adeguatamente tutte le procedure poste in essere dalla Cooperativa e mettendo eventualmente in mora i soci inadempienti.