Quesito del 18/06/2016

Sono un socio assegnatario di una cooperativa edilizia a.r.l. a proprietà divisa. La società cooperativa stipulò diversi anni fa un contratto di utenza idrica in forza del quale fu installato un unico contatore comune a tutte le abitazioni della lottizzazione costruita dalla cooperativa.
I consumi fatturati dall’ente gestore del servizio idrico non sono mai stati pagati nè dalla società nè dai singoli soci in quanto mai ripartiti ed è pertanto maturato un cospicuo debito che ha comportato l’emissione di un decreto ingiuntivo a favore dell’ente gestore del servizio idrico e contro la società cooperativa. Quest’ultima ha chiamato in giudizio i singoli soci assegnatari.
Mi chiedevo in che misura possano essere chiamati i soci assegnatari a far fronte al debito che contrattualmente fa capo ad un soggetto giuridico distinto qual’è la società cooperativa.
Cosa si intende quando si afferma che il socio risponde nei limiti della quota per le obbligazioni sociali anche in virtù dell’art. 2518 c.c.? Qual’è il concetto di quota?
Nel mio caso le quote richieste dalla cooperativa son state tutte pagate prima dell’atto notarile di assegnazione. E’ possibile che possano aggredire come quota l’immobile che mi è stato assegnato?

Risposta al quesito:
Le Cooperative sono società a responsabilità limitata, sicché i singoli soci rispondono limitatamente alla quota di capitale sociale sottoscritto (normalmente € 250,00 per ciascun socio) che non ha nulla a che vedere con le anticipazioni in conto costruzione ovvero con le contribuzioni per spese generali.
Ciascun socio, tuttavia, può rispondere di specifiche obbligazioni sociali, qualora se ne sia accollato il relativo onere (ad esempio nell’atto pubblico di assegnazione) ovvero se l’assemblea abbia deliberato in tal senso (e la delibera non sia stata opposta).
Quella che precede è la disciplina in generale delle obbligazioni sociali, ma il caso esposto appare diverso e, soprattutto, costituisce una fattispecie estranea ai rapporti sociali.
Nel caso di specie, infatti, la Cooperativa ha stipulato il contratto di utenza idrica, il cui consumo è stato fruito esclusivamente dai proprietari degli alloggi, che sono anche soci della stessa Cooperativa.
A quanto sembra, tuttavia, non esiste né un deliberato né un regolamento che disciplini l’erogazione idrica da parte della Cooperativa, sicché la distribuzione dell’acqua non sembra rientrare nell’attività sociale, ma piuttosto appare come attività occasionale, in cui la Società è solamente un intermediario.
Nell’ottica che precede, dunque, la Cooperativa ha ben ragione di chiamare in causa coloro che hanno effettivamente fruito dell’erogazione idrica, proponendo nei loro confronti l’azione contrattuale per il pagamento del bene somministrato ovvero di ingiustificato arricchimento.
La circostanza che gli effettivi fruitori dell’erogazione idrica siano soci della Cooperativa, quindi, appare come una circostanza indifferente ai fini dell’obbligo di pagamento del consumo di acqua.