Quesito del 21/06/2016

Sono socio di una cooperativa edilizia a proprietà divisa. Nel 2008 ho firmato l’atto di assegnazione dell’immobile di cui avevo già ottenuto il possesso. Da quel momento in poi la mia qualifica di socio è diventata meramente formale dato che non sono mai stato interpellato per alcuna questione dalla cooperativa, tanto meno per l’approvazione dei bilanci.
Mi chiedevo dunque se, in ragione di quanto premesso, potessi esercitare il recesso e quali fossero le conseguenze (positive e negative) di tale atto. Non credo di poter esercitare il recesso per altre ragioni quali quelle previste dalla legge o dallo statuto.

Risposta al quesito:
Il recesso da socio è regolato dallo Statuto e dall’art. 2532 del codice civile.
Qualora la Cooperativa abbia provveduto all’assegnazione definitiva di tutti gli alloggi, i soci assegnatari hanno, comunque, l’obbligo di provvedere a tutte le spese generali sino all’estinzione della Cooperativa.
Sino alla definitiva liquidazione della Società vigono le regole sulla gestione sociale , sicché i soci possono denunciare gli amministratori inadempienti che non provvedano al compimento degli atti necessari alla messa in liquidazione del sodalizio.
Nel caso di specie, sembra consigliabile comunicare la volontà di recesso e attendere la risposta degli amministratori. A seguito dell risposta, il socio receduto potrà instaurare le azioni di tutela che si riveleranno più opportune.