Quesito del 20/01/2017

Sono socio prenotatario di alloggio in cooperativa. A seguito di sofferenza e inadempienza dell’impresa di appalto stiamo recedendo il contratto verso la stessa per poter concludere i lavori con altre imprese.
I miei quesiti sono i seguenti: E’ possibile continuare i lavori senza incorrere in ritardi dovuti magari a interventi del tribunale fallimentare?
E’ possibile vista l’inerzia dell’impresa e i tempi biblici di attesa, finire i lavori più urgenti del mio alloggio e rivalersi successivamente sulla coop?
In ultimo: E’ legittimo in un piano sociale far entrare anche “non soci” con compromessi di vendita?

Risposta al quesito:
Non si comprende perché è stato ipotizzato l’intervento del Tribunale Fallimentare, se, cioè, sia l’impresa ovvero la Cooperativa ad essere esposta alla declaratoria d’insolvenza.
Nel primo caso potrebbero verificarsi due ipotesi:
– l’una (poco probabile) inerente alla sopravvenuta autorizzazione giudiziale in ordine alla prosecuzione dell’attività d’impresa; in tal caso la Cooperativa può far valere le inadempienze dell’impresa e richiedere la risoluzione del contratto con il conseguente risarcimento del danno;
– l’altra relativa alla declaratoria di scioglimento dal contratto, pronunciata dalla Curatela; in tal caso occorre verificare la reale situazione debitoria verso l’impresa, in quanto il Curatore agirebbe per il recupero del credito.
Nel secondo caso potrebbero verificarsi tre ipotesi:
– la prima inerente allo scioglimento dal contratto pronunciato dal Curatore (ovvero dal Liquidatore), con la vendita all’incanto degli edifici nello stato di fatto in cui si trovano;
– la seconda relativa alla prosecuzione dell’attività da parte della Procedura Concorsuale, con contestuale scioglimento dal contratto di prenotazione con i soci e vendita all’incanto degli alloggi finiti;
– la terza inerente alla prosecuzione dell’attività da parte della Procedura Concorsuale, senza la pronuncia dello scioglimento dal contratto di prenotazione con i soci, ai quali verrebbero assegnati gli alloggi finiti.
Il verificarsi di una piuttosto che dell’altra ipotesi dipende da vari fattori, primo fra tutti quello riguardante l’entità della situazione debitoria e la possibilità di soddisfare al meglio tutti i creditori.
In nessun caso è consentito al socio di eseguire i lavori in proprio, almeno che non esista un deliberato assembleare in tal senso.
Le Cooperative in generale possono operare con terzi non soci, ma, nel caso in cui tale attività sia prevalente rispetto a quella mutualistica, la Società perderebbe i diritti e le agevolazioni riconosciute dalla legge alle Cooperative a mutualità prevalente.
In ogni caso, se vengono rispettate le proporzioni normative, la Cooperativa conserva le provvidenze e può operare anche con i terzi.