Quesito del 27/01/2017

Dal 2009 sono socia di una Cooperativa a proprietà indivisa a responsabilità limitata. Nel 2016 la Cooperativa ha comunicato ai soci di aver ricevuto una cartella esattoriale per imposte arretrate più sanzioni e interessi per gli anni 2002/2003.
Sottolineo che prima del 2016, i soci non sono mai stati messi al corrente di questo debito, malgrado, in passato la Cooperativa avesse tentato due ricorsi in commissione tributaria; inoltre nei bilanci dell’epoca non risultano accantonamenti cautelativi per le imposte dovute in caso di eventuale rigetto del ricorso.
Essendo diventata socia nel 2009 e non essendo stata messa a conoscenza dell’esistenza di alcun debito, posso rifiutarmi di pagare imposte pregresse? E inoltre non avendo mai la Cooperativa rilevato il debito in bilancio, ad oggi, può ancora richiedere questi soldi ai soci? E’ possibile per il socio rivalersi sull’allora Consiglio di amministrazione?

Risposta al quesito:
Occorre preliminarmente accertare la natura del recupero fiscale, se cioè esso sia attribuibile ad un costo generale (ad es. sanzione per omessa dichiarazione, etc.) ovvero sia correlato al costo di costruzione.
Nel primo caso, l’onere costituisce costo qualificabile come sopravvenienza passiva, ma, ai fini della ripartizione ai soci esso va imputato all’esercizio in cui si è effettivamente determinato, sicché restano obbligati esclusivamente i soci presenti nell’esercizio medesimo.
Nel secondo caso, l’onere va accorpato al “costo di costruzione” essendo ad esso complementare, sicché esso va ripartito nel prezzo di assegnazione dell’alloggio.
Se l’operato degli amministratori ha arrecato specifico ed effettivo danno (ad es. sanzioni per omessi adempimenti) i soci possono intentare azione di responsabilità.
Gli amministratori avrebbero dovuto prudentemente esporre nel bilancio l’esistenza del contenzioso tributario, ma tale omissione non necessariamente è sanzionabile a titolo risarcitorio, in quanto occorre un nesso di causalità tra il comportamento e il danno (da accertare a seguito di approfondimento).