Egr. avvocato nel 2006 sono subentrata come socia a mio marito deceduto in Coop edilizia composta da 8 soci.
Nel 2007 7 soci su 8 abbiamo fatto rogito con inserita una clausola in cui si precisa che gli assegnatari si assumono costi di gestione e quant’altro fino alla chiusura della coop. Nel 2012 viene posta in liquidazione e sempre 7 soci su 8 tramite racc. chiedono le dimissioni che vengono accettate.
La coop non può chiudere in quanto ci sono pendenze con il socio moroso. Gli viene notificato che è stato escluso dalla coop. Lo stesso cita la coop e i proprietari e nel 2015 tramite sentenza del giudice gli viene assegnata la casa e impone ai proprietari di pagare spese legali ed altro.
A maggio c/a riceviamo ingiunzione di pagamento esecutiva. Il liquidatore di tutto ciò non ci ha informati dicendo che non era tenuto a farlo in quanto siamo usciti dalla coop.
Le chiedo: i proprietari sono tenuti a pagare? Il liquidatore ha responsabilità al riguardo visto che non ci ha dato modo di ricorrere in appello? Il liquidatore può essere citato per negligenza?
Risposta al quesito:
A seguito dell’atto pubblico di assegnazione dell’alloggio non si perde automaticamente la qualità di socio e si resta obbligati a provvedere pro quota alle spese generali della Società.
Le Cooperative, tuttavia, sono società a responsabilità limitata, sicché in caso di fallimento i soci non rispondono delle obbligazioni sociali, ma solamente delle specifiche obbligazioni espressamente contratte.
Nel caso di specie occorre verificare se nell’atto pubblico è menzionato il predetto giudizio ovvero se esistono deliberati assembleari in cui sono stati imposti i costi del giudizio.
Se non esisto riferimenti all’obbligo dei versamenti sociali, nel caso di specie non sembra che i soci siano obbligati a versare le spese di soccombenza, posto che esse non rientrano nelle spese generali.
Il liquidatore deve convocare l’assemblea per gli atti straordinari e, quindi, se ciò non ha fatto in riferimento alla proposizione dell’appello, ne è responsabile.
Occorre, però, verificare se sussistono le condizioni per proporre appello alla sentenza e le ipotesi che esso sia favorevole.