In una Società Cooperativa edilizia di abitazione a proprietà individuale o divisa, a mutualità prevalente:
1) nel caso in cui vi è una trasformazione societaria da S.r.l. a S.p.A., dove però nell’Assemblea straordinaria non vengono convocati tutti i soci, in questo caso, i soci cooperatori non convocati e che non hanno quindi potuto partecipare alla delibera di trasformazione societaria proprio per una violazione di non convocazione dovuta agli amministratori e Presidente, come possono tutelarsi da questa omissione?
2) quali strumenti secondo legge o art del c.c. hanno i soci cooperatori danneggiati per tutelarsi da una decisione assembleare di questo tipo non condivisa, anche, da una minoranza di soci?
3) nel caso concreto i soci cooperatori di minoranza, non convocati in una assemblea straordinaria, dagli amministratori, per decidere e deliberare sulla trasformazione societaria da S.r.l. a S.p.A. possono chiedere il recesso, mettere in liquidazione la società oppure cos’altro possono fare?
Risposta al quesito:
La mancata convocazione dei soci comporta la nullità assoluta dell’assemblea.
In ragione di quanto precede i soci possono impugnare il relativo verbale anche oltre il termine di giorni sessanta previsto per le delibere annullabili.
Se i soci hanno subito danni dall’esecuzione della delibera nulla, possono dare corso all’azione di responsabilità e/o risarcitoria in danno degli amministratori.