Quesito del 30/06/2017

In una Società Cooperativa edilizia di abitazione a mutualità prevalente, a proprietà individuale o divisa, nel caso di esecutività di un decreto ingiuntivo (concesso dal Giudice in seguito però ad un verbale deliberato dall’assemblea dei soci, falso, in quanto firmato anche da soci assenti e da non soci) da parte di un creditore, nei confronti della società per un debito presunto, riferito a lavori in variante, chi ne risponde?
Solo la società o anche i soci cooperatori con i loro patrimonio personale?

Risposta al quesito:
Le Cooperative sono società in cui la responsabilità per i debiti è limitata al patrimonio sociale, sicché in nessun caso ne rispondono i soci personalmente.
I soci, tuttavia, rispondono per i conferimenti non ancora versati e per i versamenti deliberati dall’assemblea (anche in sede di approvazione di bilancio) il cui verbale non è stato opposto dai soci medesimi.
Nel caso di specie le questioni relative alla nullità o annullabilità del verbale di assemblea non rilevano rispetto al terzo creditore, a meno che egli stesso non abbia dolosamente partecipato alla falsificazione del verbale medesimo.
In ogni caso, il decreto ingiuntivo può essere azionato esclusivamente in danno della Società con il pignoramento dei beni ad essa appartenenti (alloggi non assegnati in via definitiva) ovvero dei crediti dalla stessa vantati (anche nei confronti dei soci come risultanti da bilancio).