Quesito dell’11/07/2017

Premessa: in data 23 marzo invio dimissioni da socio cooperativa edificatrice a mezzo PEC in questo modo: “Buongiorno, la presente per rassegnare le mie dimissioni da socio della cooperativa, e contestualmente richiedere la restituzione della mia quota associativa. Oltremodo dovranno essere cancellati dai vostri registri i miei dati sensibili non più necessari alla posizione di socio, e il mio indirizzo email dovrà essere cancellato dalla mailing-list di convocazione annuale all’assemblea di bilancio. Rimango in attesa di un vostro riscontro e della convocazione in vostra sede per ricevere i miei documenti cartacei a voi non più necessari, per incassare la mia quota associativa, e per firmare le ricevute che certifichino le mie dimissioni da socio. Distinti saluti”
Volevo sapere se le dimissioni scritte in questo modo possono essere accolte come volontà di recesso. Ed inoltre, non avendo la cooperativa risposto entro i 60 gg, se posso ipotizzare quanto segue per citare la cooperativa in caso di non accoglimento della mia volontà di recesso.
1) Ho dato le dimissioni in data 23 marzo; 2) la cooperativa non ha risposto entro 60gg, di fatto accogliendo per silenzio assenso in data 23 marzo i presupposti del mio recesso (le mie dimissioni), pur senza darmene atto per iscritto. 3) Essendo nulli i rapporti mutualistici perché ho rogitato a novembre del 2011 con cessione di immobile in diritto di proprietà, non è necessario attendere la chiusura dell’esercizio in corso (luglio 2017) affinché il recesso abbia effetto, pertanto il recesso (dimissioni) ha effetto sul rapporto sociale (il solo in essere nel mio caso) con data 23 marzo, ovvero quando la cooperativa ha accolto per silenzio assenso i presupposti del mio recesso (dimissioni).
Attendo Sua valutazione per intraprendere azioni.

Risposta al quesito:
Occorre preliminarmente verificare se il rogito notarile di assegnazione dell’alloggio contenga qualche specifica clausola inerente all’obbligo di provvedere alle spese necessarie alla estinzione della Società.
In caso affermativo non sembra rilevare la qualità di socio rispetto all’obbligo di cui sopra.
Occorre, inoltre, verificare se la Cooperativa abbia raggiunto definitivamente lo scopo sociale ultimando e assegnando gli alloggi a tutti i soci ovvero se prosegua l’attività sociale con altri programmi costruttivi.
In quest’ultimo caso appare legittimo il recesso e significativo il silenzio degli amministratori, mentre nel caso inverso occorre approfondire altre circostanze di fatto e, comunque, si deve osservare che in giurisprudenza non è pacifico il diritto del socio di esimersi dai versamenti per le spese di Liquidazione della Società ricorrendo al recesso anticipato.
In ogni caso, non sembra utile per il socio anticipare i tempi e dare corso all’azione giudiziaria, anziché aspettare l’eventuale iniziativa della Cooperativa.