Sono a richiederLe gentilmente un parere circa la situazione che si è creata tra mio figlio e la cooperativa edilizia di cui peraltro è anche vice-presidente.
Dunque, egli è assegnatario di un alloggio che è stato pagato in parte con permuta derivante dal valore del terreno su cui è costruita la struttura ed in parte con versamenti personali effettuati un pò alla volta. Ovviamente il suo appartamento non era ancora terminato a differenza degli altri che sono già abitati e rogitati. Nel mese di giugno u.s. ha provveduto al saldo del costo dell’alloggio e al pagamento dell’IVA. Ad oggi nulla deve alla cooperativa che quindi avrebbe dovuto finirlo (mancano solo la posa del marmo nelle scalette interne e la finitura e messa in funzione dell’impianto elettrico e poche cose).
Occorre far rilevare però che su tutto l’immobile (sono 12 appartamenti di cui 3 invenduti) grava una ipoteca derivante da c/c ipotecario il cui residuo è spalmato sugli alloggi. Sull’alloggio di mio figlio residua una somma di mutuo di circa 60.000 euro.
Abbiamo chiesto alla banca erogatrice l’accollo di tale somma, ma ha risposto che non è possibile l’accollo trattandosi di c/c ipotecario, nel contempo non gli eroga il mutuo in quanto egli era un insegnante precario ed io troppo anziana per prestare la fidejussione. Per fortuna ha superato le prove del concorsone della scuola e nei prossimi mesi passerà da insegnante precario a insegnante di ruolo e la banca potrà rivedere la sua posizione.
In attesa di ciò la cooperativa non sta ultimando i lavori dell’appartamento restando di fatto inagibile (anche se ha già il certificato di agibilità), mentre se finito potrebbe essere arredato e messo a reddito il che faciliterebbe ulteriormente l’accesso al credito. Noi saremmo anche disponibili a fare tali opere per conto nostro.
Può la cooperativa comportarsi in quel modo a fronte di un alloggio interamente pagato e sul quale è già stata pagata anche la somma relativa all’IVA?Come possiamo intervenire?
Risposta al quesito:
Dalla formulazione del quesito sembra che il socio abbia versato quanto dovuto alla Cooperativa, ma non è chiara la prospettazione di una quota di mutuo da erogare in relazione all’alloggio prenotato dal socio.
La disponibilità all’accollo sembra formalmente diretta all’Istituto di credito, ma sostanzialmente permane il diritto al rimborso verso la Cooperativa, che avrebbe già incamerato l’intero prezzo di assegnazione dell’immobile.
La Cooperativa deve garantire la parità di trattamento dei soci, sicché non può ultimare solo alcuni alloggi, penalizzando altri per mancanza di liquidità.
Qualora gli amministratori eseguissero le assegnazioni definitive in favore dei soci prenotatari degli alloggi finiti, senza acquisire preventivamente le risorse finanziarie per ultimare anche gli altri alloggi, in tal caso risponderebbero con il proprio patrimonio personale.
Se la Banca accoglie l’istanza di accollo (accertando preventivamente la solvibilità) è necessario che il socio si garantisca con scrittura privata regolarmente approvata dal CdA, possibilmente da trascrivere nei Registri Immobiliari.
Se, ultimati e catastati gli alloggi dovesse permanere l’inadempienza della Cooperativa e il rifiuto dell’Istituo di credito ad accettare l’accollo, il socio deve citare in giudizio l’una e l’altro per ottenere il trasferimento coattivo dell’immobile e il risarcimento del danno.