Anni fa sono entrata a far parte di una coop edilizia e ho anticipato somme per la costruzione delle case, molto alte. Praticamente mi sono pagata la casa senza attingere al mutuo della cooperativa. Questa coop è in liquidazione coatta amministrativa, finalmente commissariata, dopo anni di imbrogli vari.
Problema: viviamo dentro le case ma nessuno di noi ha un’atto. La banca vuole i soldi delle somme erogate, ma il mutuo a tutt’oggi è indiviso. Piano piano si sta cercando di venirne fuori.
Ma la mia domanda è questa: se io ho pagato tutta la casa e c’è questa storia del mutuo indiviso e qualche socio che si ritrova con una casa e ha anticipato somme irrisorie…, cosa succederà a me personalmente? Devo ripagarmi la casa o posso dormire tranquilla?
Faccio questa domanda perché in realtà chi non ha pagato quasi nulla, dormono tranquilli, io che ho investito tutto su questa casa e non ho più soldi, sono sull’orlo di un’esaurimento nervoso. Risulto creditore chirografario e privilegiato ma per pochi spiccioli.
Perché non mi tirano fuori da questo pasticcio dato che io ho saldato tutto?
Risposta al quesito:
La Liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale simile al fallimento delle imprese commerciali, sicché le due normative sono quasi del tutto identiche.
Occorre, pertanto, verificare se il Liquidatore si è sciolto dal contratto mutualistico (assegnazione alloggio) ai sensi dell’art. 72 della Legge Fallimentare, che regola i “rapporti pendenti”.
Se ciò è avvenuto, la Liquidatela ha acquisito all’Attivo gli immobili sociali e i soci prenotatari sono divenuti creditori della Procedura (con diritto alla distribuzione dell’Attivo realizzato, depurato dei crediti privilegiati, quali ipoteche bancarie, crediti di professionisti, imposte e tasse varie, crediti di lavoro etc…).
In tal caso il socio deve verificare se ricorrono le condizioni per opporsi allo scioglimento da parte del Liquidatore, posto che appare improbabile possa avere soddisfatto il proprio credito, rappresentato dai versamento effettuati alla Cooperativa.
Se, viceversa, il Liquidatore non si è sciolto dal contratto, in tal caso egli deve assegnare gli alloggi, tenendo conto dei pagamenti effettuati da ciascun socio e richiedendo esclusivamente il saldo del prezzo di assegnazione.