Buongiorno avvocato, scrivo in qualità di socio di una cooperativa edilizia a proprietà indivisa.
Nell’ultima assemblea annuale dei soci, avvenuta nel mese di aprile u.s., per effetto dell’approvazione delle spese di gestione veniva richiesto a tutti i soci il relativo pagamento per il 2016 e un acconto per l’anno 2017. Lo scrivente, riscontrando varie irregolarità nella delibera, ha ritenuto opportuno, unitamente ad altri soci, impugnare in toto la stessa davanti all’A.G., omettendo di versare le somme richieste.
In data 05.10.17 ricevo, da parte del rappresentante legale della cooperativa, a mezzo R.R. diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1154 per il pagamento delle somme dovute, con riserva, in caso contrario di adire le competenti Autorità Giudiziarie.
Alla luce di quanto sopra esposto, lo scrivente desidera conoscere il Suo parere, in merito alle possibili conseguenze sia in caso di mancata ottemperanza alla diffida, sia provvedendo ad effettuare i pagamenti, in attesa della sentenza del Giudice.
Risposta al quesito:
Il Giudizio di opposizione alla delibera assembleare non ne sospende automaticamente l’esecutività, ma su richiesta dell’opponente e ricorrendone i presupposti di diritto, il Giudice adito può concedere la sospensiva fino all’emanazione della sentenza.
In assenza di sospensione, quindi, il deliberato sui versamenti sociali è vincolante per i soci, i quali sono obbligati alla relativa esecuzione.
Alla luce di quanto precede il mancato versamento costituisce grave inadempienza, che, in assenza di motivi giustificativi (illiceità delle richieste, nullità del deliberato) è sanzionabile anche con l’esclusione e il risarcimento del danno.