Vorremmo conoscere come calcolare il rimborso di una quota sociale spettante ad un socio receduto per morosità. Il canone di godimento alloggio comprende quota capitale mutuo, quota interessi mutuo, quota spese generali (luce, tributi, amministrazione).
Nella fattispecie trattasi di cooperativa indivisa (492/75), quale somme versate dobbiamo conteggiare per la restituzione: solo la quota capitale, quota capitale + interessi o tutti gli importi versati comprese le spese generali, quindi anche i tributi, le spese per la luce etc?
Risposta al quesito:
Nelle Cooperativa a proprietà indivisa al socio escluso o receduto compete il rimborso di quanto dallo stesso versato per anticipazioni sui costi di costruzione dell’alloggio.
Non gli competono gli importi versati a titolo di canone locativo, di spese generali, di eventuale tassa di ammissione, di quota sociale, quest’ultima per la parte corrosa da eventuali perdite.
Le spese condominiali (luce, pulizia etc.) restano ad esclusivo carico dell’utilizzatore e, pertanto, non sono rimborsabili.
Gli interessi sulle somme dovute decorrono dalla data di esigibilità del credito del socio e si calcolano nella misura legale se non viene formulata domanda giudiziale, nella misura degli interessi di mora (uso commerciale) dall’inizio del giudizio ( art.1284 c.c.).