Quesito del 21/11/2017

Facevo parte di una coop edilizia che secondo statuto poteva costruire si a proprietà divisa che indivisa, anni fa ho dato le dimissione accettate dalla coop, però non mi hanno mai liquidato e attualmente sto in causa.
Il Ministero dello Sviluppo Economico a giugno scorso ha concluso un’ispezione straordinaria e nel verbale ha scritto che era il costruttore che gestiva la coop e dettava anche i piani costruttivi, e il presidente della coop non contava niente, l’ha radiata dall’albo delle coop edilizie, le ha contestato gli ultimi bilanci e molte altre cose, il risultato è l’adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell’autorità ex art. 2545 XVII, con nomina del liquidatore.
Durante questa ispezione la coop ha fatto sei rogiti a favore dei soci, io vorrei sapere se dopo questa ispezione la coop può continuare a fare i rogiti, e io come faccio a riavere i miei soldi. Ci penserà il liquidatore?
E come faccio io a sapere chi è il liquidatore e quando inizia il suo lavoro, in parole povere per me è un danno la nomina del liquidatore o un vantaggio, e praticamente adesso cosa devo fare?

Risposta al quesito:
La nomina del Liquidatore potrebbe essere un vantaggio per l’ex socio creditore, in quanto obbligato a liquidare il patrimonio sociale e, quindi, pagare tutti i creditori.
Occorre, tuttavia, fare i conti con l’oste, nel senso che il credito del socio partecipa alla distribuzione dell’attivo proporzionalmente all’entità generale dei debiti e con il grado di priorità proprio della sua qualificazione.
In altri termini, in primis vanno pagati i crediti privilegiati (prededucibili, mutui banche, fisco, lavoratori, professionisti), ciò che resta va diviso tra i chirografari, che ricomprendono anche il credito dell’ex socio.
Occorre, pertanto, che il predetto creditore rivolga istanza di rimborso specificando la causale.
Per rilevare il Liquidatore e la relativa domiciliazione si può verificare il Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente.
In ogni caso il socio receduto farebbe bene a mettere in mora gli amministratori per l’eventuale azione di responsabilità in riferimento alle violazioni dagli stessi compiute, per il caso di incapienza del patrimonio sociale.