Quesito del 09/06/2018

Egregio avvocato, Le descrivo in breve la situazione odierna.
Sono un socio di una coop. edilizia, l’impresa costruttrice abbandonò, 6 anni fa, l’opera prima di ultimarla. Noi tutti (soci), per motivi abitativi, abbiamo ultimato l’opera e abbiamo occupato gli alloggi in assegnazione futura. L’impresa, il vecchio presidente della coop. e il DL sono stati chiamati a rispondere in un procedimento promosso dal nuovo consiglio e/o presidente della cooperativa. Nel frattempo la Banca, non essendoci stato il frazionamento del mutuo e l’assegnazione delle proprietà da parte della nuovo presidente coop. sta procedendo con il pignoramento dei 12 alloggi. Già abbiamo avuto il CTU a casa per la verifica e misure.
Noi tutti (i soci) vorremmo trovare un’accordo con la banca, ma la coop. non ci concede l’assegnazione per avere un titolo e trattare con la stessa banca. Siamo in una situazione di stallo e non sappiamo cosa fare.
Cosa sarebbe opportuno fare?

Risposta al quesito:
Il caso è particolarmente complesso, in quanto prospetta molto sinteticamente rapporti giuridici diversi intrattenuti da più soggetti, la cui qualificazione esige l’adeguato approfondimento per potere individuare la corretta strategia di tutela dei diritti dei soci.
In via generale, si può tracciare il necessario percorso accertativo per la qualificazione dei diversi rapporti giuridici.
In primo luogo occorre verificare il comportamento dell’Istituto di credito in relazione alla concessione del mutuo, verificando eventuali scorrettezze inerenti alle erogazioni a fronte degli stati d’avanzamento dei lavori; alla determinazione degli interessi; alle cause impeditive del frazionamento (in ordine a quest’ultimo adempimento dovuto dall’Istituto va osservato che esso è obbligatorio ai sensi dell’art. 39 TUB, allorquando gli alloggi sono ultimati e catastati).
Il riscontro di eventuali inadempienze dell’Istituto potrebbe indurre ad effettuare l’opposizione all’esecuzione forzata dallo stesso intrapresa.
Indipendentemente dall’assegnazione dell’alloggio, i soci prenotatari hanno titolo non solo per instaurare le trattative, ma anche per dare corso all’eventuale contenzioso contro la Cooperativa ovvero la Banca.