Faccio parte del CDA di una cooperativa sociale di Milano.
All’interno del CDA composto da 5 membri si è verificata una spaccatura che ha portato il presidente a dare le dimissioni. Il presidente afferma di essere delegittimato e sfiduciato. Vuole portare in assemblea di approvazione di bilancio non le sue dimissioni ma la sfiducia dei membri del CDA.
Io non conosco nulla di cosa dice la legge in merito a questa problematica. Il CDA rimarrebbe compatto su 3 membri quindi avremmo la maggioranza. Nella mia conoscenza della procedura pensavo che come CDA dovessimo eleggere prima dell’assemblea un nuovo presidente e durante l’assemblea rendere conoscenza ai soci. Il presidente dice che in CDA non bisogna fare nulla e che lui dirà dopo l’approvazione di bilancio di essere sfiduciato e che solo dopo l’assemblea il CDA eleggerà il nuovo presidente.
Mi potrebbe dare consulenza a riguardo?
Risposta al quesito:
Occorre, innanzitutto, verificare lo Statuto in ordine alla disciplina che regola la funzione di presidente del CdA. Se, cioè, il presidente viene eletto dall’organo consiliare ovvero direttamente dall’assemblea dei soci. Nel primo caso il presidente rassegna le dimissioni e le consegna al suo vice; quest’ultimo deve cooptare il nuovo membro del Consiglio e eleggere il nuovo presidente.
Nel secondo caso, il presidente dimissionario deve convocare l’assemblea e mettere all’odg l’elezione del nuovo presidente.
La reale problematica, però, riguarda il mandato che l’assemblea affiderà al nuovo presidente e l’eventuale revoca ovvero la conferma degli altri consiglieri.