Quesito del 16/08/2018

Gentilissimo avvocato, ringraziandoLa infinitamente per la rapida risposta al quesito del 09.08.2018, Le chiedo ulteriori approfondimenti.
Anche se una consistente maggioranza stia favorendo con entusiasmo il gruppo verso verso una forma più consona alla natura della nostra attività, ci sono un paio di colleghi che si oppongono alla costituzione della cooperativa forse per via delle regole di convivenza un pò più rigide. Per questo mi sorgono ancora alcune domande le cui risposte spero ci saranno utili ad affrontare il passaggio senza strappi interni.
1.È necessario o raccomandato deliberare in Associazione, prima della nascita della Coop, che il gruppo costituisce una cooperativa allo scopo di gestire l’attività lavorativa per i soci? In tal caso, la deliberazione necessita dell’unanimità o basta la semplice maggioranza? Gli associati contrari potrebbero impugnare la deliberazione? Oppure consiglia di non deliberare nulla?
2. Nel caso di non adesione di alcuni, la Coop potrebbe assumere come collaboratori esterni tali soci dell’associazione? Se si, come garantirli di non essere esclusi dal lavoro in futuro?
3. Gli attuali amministratori dell’associazione potranno essere contemporaneamente anche gli amministratori della Coop?

Risposta al quesito:
Occorre preliminarmente individuare le differenze tra l’Associazione e la Società Cooperativa di Produzione e Lavoro, distinguendo sia le finalità dello scopo sociale che gli effetti giuridici delle due strutture.
L’Associazione persegue scopi culturali divulgativi, mediante l’aggregazione di cultori della materia e propugnando la diffusione delle idee portanti dello scopo associativo.
Solo occasionalmente, quindi, l’Associazione può svolgere attività economica (ad es. manifestazioni teatrali) e, in tal caso, servirsi di alcuni associati specialisti, quali lavoratori remunerati per la loro prestazione.
I predetti lavoratori, pertanto, verrebbero assunti a tempo determinato (solo per la manifestazione) ovvero fornirebbero la loro prestazione quali lavoratori autonomi in possesso della partita IVA.
Conclusivamente, l’Associazione ha scopi culturali e non persegue la finalità di agevolare le opportunità lavorative dei propri associali.
In ogni caso, va osservato che, anche in relazione allo svolgimento occasionale dell’attività economica, gli amministratori dell’Associazione sono responsabili in proprio per le obbligazioni e per i danni a terzi. Di tali responsabilità, inoltre, potrebbero rispondere anche i soci se in tal senso esistono specifici deliberati che li coinvolgono.
La Cooperativa di Produzione e Lavoro, viceversa, pur non avendo scopo di lucro, svolge attività economica con finalità mutualistica, assicurando il lavoro ai propri soci.
Nell’ottica che precede, la Cooperativa remunera i soci lavoratori con il ricavato delle attività economiche svolte in conformità alle finalità statutarie (appalti per la realizzazione di spettacoli, manifestazioni teatrali, scuole musicali etc…).
La Cooperativa è a responsabilità limitata, sicché, osservando le norme di legge e dello Statuto, gli amministratori non rispondono delle obbligazioni sociali.
Alla luce di quanto premesso, dunque, non dovrebbero sussistere conflitti di interesse tra l’Associazione e la Cooperativa, anzi si profila una normale sinergia, in quanto l’una potrebbe essere supporto dell’altra.
Le prospettate perplessità di alcuni odierni associati, potrebbero essere riconducibili all’errata convinzione che l’Associazione possa perseguire finalità economiche con minori impegni; come si è visto, però, una tale convinzione, non solo è errata, ma non è attuabile per lo scopo sostanzialmente illegittimo.
A quanto precede, va aggiunta la circostanza relativa alla responsabilità personale per le obbligazioni sociali degli amministratori e degli stessi associati.
La Cooperativa, viceversa, se bene strutturata e gestita, consente legittimamente il perseguimento delle finalità economiche con il vantaggio della responsabilità limitata per e obbligazioni sociali.
Il profilo del conflitto di interessi potrebbe insorgere nel caso di contratti stipulati tra i due Enti, qualora tutti i componenti degli organi amministrativi fossero coincidenti; appare, pertanto, opportuno che i predetti Organi siano anche parzialmente composti con persone diverse; in tal caso la stipula verrebbe effettuata dai soggetti non coincidenti nelle due strutture.
La costituzione della Cooperativa potrebbe essere auspicata con delibera dell’Associazione, ma resterebbe, comunque, del tutto autonoma in quanto basata sulla volontà dei soci fondatori della Cooperativa medesima. L’eventuale dissenso di alcuni associati, pertanto, sarebbe indifferente.
La Cooperativa potrebbe affidare il lavoro anche a terzi, ivi compresi gli associati non soci della Cooperativa.