Sono il presidente di una Cooperativa edilizia. Per la definizione dei box già prenotati dai soci l’assemblea ha approvato i relativi computi metrici e definiti i criteri di ripartizione della spesa. Alcuni soci non vogliono partecipare e fanno domanda di recesso chiedendo il rimborso del prezzo già versato.
E’ legittima tale richiesta o la delibera li vincola ad assolvere alla spesa a loro carico?
In atto la Cooperativa conta solo soci prenotatari di box.
Risposta al quesito:
Da quanto prospettato sembra che la Cooperativa persegue esclusivamente lo scopo di ristrutturare i box – auto e assegnarli in via definitiva ai soci assegnatari.
Con la delibera assembleare di approvazione dei computi metrici e autorizzativa dell’esecuzione dei lavori, ciascun socio si è contrattualmente obbligato ad eseguire la prestazione, consistente nel pagamento del prezzo di assegnazione.
Per valutare la vincolatività della predetta delibera, tuttavia, occorre verificare la norma statutaria che regola il recesso, al fine di stabilire la relativa legittimità.
Nel caso in cui il recesso sia legittimo, esistono due ipotesi: la prima che subentri un aspirante socio, il quale versi il dovuto; in tal caso la Cooperativa dovrà rimborsare al socio receduto esclusivamente quanto dallo stesso versato a titolo di contributo al costo di costruzione e trattenere la quota parte delle spese generali.
La seconda ipotesi riguarda il mancato subentro per l’assenza di aspiranti soci, sicché, il socio receduto resta, comunque, obbligato al risarcimento del danno per la mancata prestazione contrattuale (danno quantificabile nella differenza tra il valore obbiettivamente realizzabile con la cessione dell’immobile e il costo sostenuto per l’acquisto e la ristrutturazione).
Se il recesso è illegittimo, in tal caso il socio receduto è obbligato al risarcimento del danno complessivo subito dalla Cooperativa.