Quesito del 12/01/2022

Gentile avvocato, nel ringraziarLa anticipatamente per il suo prezioso contributo, le pongo il mio quesito: la Cooperativa edilizia nel 2016 trasferisce ai soci, tramite atto notarile, la proprietà dei vari immobili. Da quella data in poi la Cooperativa si occupa dei vari contenziosi in essere, della gestione ordinaria e puntualmente presenta bilancio di esercizio e relativa fattura di contributo di gestione per l’anno corrente che ogni socio riconosce e paga.
Dopo ben 5 anni dal rogito però, nel 2021, ad ogni socio arriva una email dove, per poter fare cassa, gli amministratori sollecitano per la prima volta un elenco di crediti vantati dalla coop – ma a noi ignoti – riguardanti: contributi di gestione dal 2009 al 2015, e quindi risalenti a ben 12-11-10-9-8- ecc. ecc. anni fa, nonché ripianamenti di perdite di bilancio, sempre dal 2009 ad oggi, mai deliberati nelle varie assemblee, perché quasi sempre riportate a nuovo.
Inoltre, poiché nel 2016 in atto di assegnazione fu scritto che il presidente p.t. “…riconosce che é stato definito, con ciascuna parte assegnataria, qualsivoglia precorso rapporto di dare e avere, e rinuncia, senza riserva alcuna, a qualsiasi eventuale richiesta in merito nei confronti dei soci, ritenendosi pienamente soddisfatto da quanto ad oggi versato…”, Le chiedo su quali basi possono fare tutto ciò e come possiamo tutelarci, tenuto conto che ci chiedono importi non indifferenti?

Risposta al quesito:
La Cooperativa edilizia non può richiedere al socio assegnatario in via definitiva aumenti di prezzo dell’alloggio assegnato, se non previsti nel rogito di trasferimento della proprietà ovvero nei deliberati dall’assemblea dei soci.
Sulle spese generali occorre verificare le ragioni del tardivo addebito, posto che esse devono seguire il criterio della competenza dell’esercizio sociale.
Si rende, dunque, necessario controllare se le succitate spese risultino nei Bilanci sociali come crediti dei fornitori, ma per disguido o altro non siano stati rilevati come costi.
In assenza di richiami nei Bilanci (anche se erroneamente eseguiti) i predetti costi non possono essere tardivamente ripresi, sicché di essi devono semmai rispondere gli amministratori disattenti.
Eseguite le adeguate verifiche, i soci possono legittimamente rifiutare i versamenti e, in caso di controversia, possono sostenere le proprie ragioni.