Nel 2008 ho sottoscritto un atto di prenotazione di uno dei venti alloggi previsti. La cooperativa nell’immobile da me prenotato ha realizzato 7 alloggi invece dei quattro previsti.
Ho chiesto un risarcimento danni in quanto l’immobile era difforme da quanto prospettato, ma mi è stato detto che la cooperativa poteva fare quello che riteneva più opportuno.
E’ corretta la loro risposta?
Risposta al quesito:
Il socio della Cooperativa edilizia instaura due rapporti giuridicamente rilevanti: quello sociale che trova il suo fondamento nello Statuto che regola la struttura e il funzionamento della Società; quello mutualistico che attiene al contratto di prenotazione dell’alloggio ed è equiparato ad un preliminare di compravendita.
In ragione del contratto mutualistico la Cooperativa si obbliga a realizzare l’alloggio e il socio si obbliga a versare il prezzo di cessione.
Se nel corso della realizzazione edilizia la Cooperativa modifica il programma costruttivo mediante un deliberato assembleare, i relativi cambiamenti devono essere giustificati da esigenze di convenienza economica ovvero necessità dettata da sopraggiunte norme urbanistiche.
In ogni caso la Cooperativa non può penalizzare un socio in quanto violerebbe il principio di parità stabilito dal codice civile, ma è obbligata a rispettare il contratto ovvero, nel caso di impossibilità sopravvenuta, di ricompensare il socio danneggiato.
Il socio, comunque, ha diritto di recedere e ricevere gli importi versati a titolo di acconto prezzo, nonché di ottenere il risarcimento del danno, qualora sussistano responsabilità gestionali della Cooperativa.