Quesito del 12/01/2022

Gent.mo Avvocato, siamo 70 soci di cooperativa edilizia abitativa e sono già passati 6 anni dall’atto di assegnazione degli immobili, tramite atto notarile. Per noi soci assegnatari, lo scopo sociale è stato raggiunto, ma ci viene negato il diritto di recesso in quanto la Cooperativa è piena di debiti verso terzi. Occorre specificare che i debiti di cui sopra incombono esclusivamente sulla Cooperativa, mentre per quanto riguarda i soci, ci facciamo carico annualmente del contributo – non indifferente – di gestione della stessa. In virtù di questi debiti e di alcuni terreni della coop non assegnati, facenti parte del patrimonio, il CdA respinge le richieste di recesso, perché a suo parere i debiti a bilancio sono riferibili, anche, al progetto costruttivo.
Da sottolineare che i soci hanno pagato tutto quanto – e anche di più – deliberato nell’assemblea soci propedeutica alla assegnazione notarile.
Le chiedo: 1) a cosa i soci potrebbero andare incontro, permanendo questa situazione; 2) cosa noi soci possiamo fare per uscire da questo incubo.

Risposta al quesito:
La Cooperativa che segue più programmi costruttivi non può pretendere che i soci i quali abbiano concluso il rapporto mutualistico, restino vincolati alla Società fino allo svolgimento di tutte le attività riguardanti gli altri soci interessati ai predetti programmi.
Alla luce di quanto precede, dunque, i soci che hanno esaurito il loro rapporto mutualistico hanno diritto al recesso, purché si dichiarino disponibili alla contribuzione una tantum per le spese di estinzione della Società, da calcolarsi pro quota in base alle spese necessarie per la chiusura, ma indipendentemente dai tempi relativi alla realizzazione degli altri programmi costruttivi.
Se, tuttavia, il rapporto mutualistico non si è concluso per la pendenza di controversie che incidano sul prezzo degli alloggi, in tal caso i soci sono obbligati all’attesa per la risoluzione delle predette controversie.
E’, però, necessario che le controversie siano espressamente menzionate nei rogiti ovvero nei verbali assembleari che impongono i versamenti aggiuntivi al prezzo di assegnazione.
Occorre, quindi, verificare i rogiti di assegnazione e i deliberati assembleari, posto che in assenza di vincoli contrattuali, la Cooperativa non può modificare il pezzo di assegnazione degli alloggi.