Quesito del 20/12/2012

Sono un socio di una cooperativa edile edilizia convenzionata pubblica. La cooperativa a seguito di perdite relative a spese di gestione ha chiesto a solo alcuni soci la ripartizione di tale somma.
Vorrei chiedere: in base a quale legge le perdite vengono ripartite ai soci (con fattura comprensiva di iva), è legittimo fare pagare solo ad alcuni e ad altri no, come posso rientrare? Inoltre sul bilancio risultano tutti assegnatari di alloggio ma nessun atto è stato fatto in relazione a questo.

Risposta al quesito:
Le spese generali di gestione di una Cooperativa devono essere riportate nel conto dei profitti e delle perdite del bilancio sociale annuale. La copertura di tutte le perdite (ivi comprese le spese generali) avviene mediante “sottrazione” del relativo importo ai profitti riportati nel conto economico del bilancio. La differenza tra i due valori (perdite e profitti) rappresenta l’utile o la perdita. La perdita di bilancio deve essere ripianata mediante versamento in pari quota da parte di tutti i soci. Può accadere, però, che alcune delle spese  generali siano da imputare esclusivamente a determinati soci, come accade nel caso di spese postali  per il  sollecito dei versamenti sociali dovuti da soci morosi.