Quesito del 10/12/2012

Sono un socio di una cooperativa edilizia a contributo statale.
Nello statuto della nostra Cooperativa, in caso di esclusione del socio è previsto il ricorso a tre arbitri nominati dal presidente del Tribunale e, in alternativa, si fa comunque salvo il ricorso al giudice ordinario. Dalla lettura del suo libro sembrerebbe che ci sia una competenza esclusiva delle Commissioni di Vigilanza e comunque del TAR.
A seguito dell’esclusione di un nostro socio assegnatario per morosità, la cooperativa ha subito un giudizio arbitrale su ricorso dell’interessato. L’arbitrato non è stato depositato, ma nel caso venisse depositato si può eccepire la competenza esclusiva del giudice amministrativo e quindi l’inapplicabilità del lodo e il definitivo consolidamento della delibera di esclusione?

Risposta al quesito:
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le clausole arbitrali previste negli statuti sociali appartengano a due categorie: quelle in cui la nomina degli arbitri sia devoluta ad un terzo e quelle che affidino la detta nomina alla stessa assemblea sociale.
Solamente le prime hanno, in generale, una funzione giurisdizionale, in quanto garantiscono l’autonomia e l’imparzialità degli Arbitri.
Le altre clausole compromissorie, tuttavia, potrebbero assolvere ad una funzione di preventivo procedimento endosocietario finalizzato alla conciliazione, fatta comunque salva la competenza del Giudice ordinario.
Nelle Cooperative edilizie di abitazione, per quanto riguarda le controversie relative alla posizione e qualità di socio, occorre distinguere due fasi, la cui linea di demarcazione è il completamento dell’iter pubblico amministrativo di ultimazione dell’alloggio sociale e relativa assegnazione.
In questa prima fase, dunque, il socio è titolare di interessi legittimi in relazione al suo rapporto con la Cooperativa per l’ottenimento dell’alloggio realizzato con il contributo pubblico.
Ne consegue che in tale fase le controversie insorte in ordine alla posizione e qualità di socio sono devolute alla giurisdizione esclusiva amministrativa.