Quesito dell’08/02/2013

Art. 18 legge 179/92, comma 1:
“1. Le cooperative a proprietà indivisa che abbiano usufruito di agevolazioni pubbliche, statali o regionali, concesse prima della data di entrata in vigore della presente legge per la costruzione di alloggi da assegnare in uso e godimento ai propri soci, possono chiedere al CER o alla regione, in deroga al divieto statuario previsto dal secondo comma dell’articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, l’autorizzazione a cedere in proprietà individuale tutti o parte degli alloggi realizzati ai soci che ne abbiano già ottenuto l’assegnazione in uso e in godimento”.
E’ quello che, effettuata la modifica dello statuto per trasformazione in proprietà divisa, la Cooperativa sta facendo. Abbiamo richiesto alla Regione Puglia l’autorizzazione alla assegnazione in proprietà individuale degli alloggi ai legittimi assegnatari.
Un solo socio su 14 non ha aderito alla trasformazione, e ciò è a verbale.
Lo stesso, tramite legale, impugna la volontà dell’Assemblea dei Soci di procedere allo scioglimento/liquidazione della società opponendo il disposto dell’art. 2. b della legge summenzionata che recita:
b) la richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà individuale, di cui al comma 1, riguardi almeno il 60 per cento degli alloggi facenti parte dell’insediamento oggetto della richiesta di autorizzazione ed essa sia deliberata dall’assemblea generale ordinaria validamente costituita, con il voto di almeno il 51 per cento dei soci iscritti. Qualora la richiesta di autorizzazione non riguardi la totalità degli alloggi la cooperativa deve assumere contestualmente l’impegno a provvedere alla diretta gestione degli  alloggi che non verranno ceduti in proprietà individuale ovvero deve indicare alla regione la cooperativa e l’ente che si sono dichiarati disponibili ad acquistare gli stessi alloggi alle condizioni previste dal comma 2 dell’articolo 19, documentando tale disponibilità”,chiedendo per questo che la SCARL continui ad esistere per gestire il suo alloggio o che trovi un’altra Società disposta a farlo.

 

Risposta al quesito:
Nel caso prospettato è proprio il socio dissenziente che dovrebbe valutare meglio l’opportunità di opporsi al trasferimento della proprietà individuale dell’alloggio di cui è attualmente assegnatario in uso.
Nelle Cooperative a proprietà indivisa, infatti, l’alloggio viene assegnato in uso al socio, il quale è titolare esclusivamente del diritto di credito per una parte delle somme versate, le anticipazioni in conto costruzione. Il socio, tuttavia, deve provvedere “pro quota” a tutte le spese necessarie al mantenimento della Società e alla manutenzione straordinaria dell’alloggio. Il socio, inoltre, deve mantenere i requisiti di legge per tutta la durata della concessione in uso dell’alloggio sociale. In questa ottica il socio non ha alcun interesse ad opporsi al trasferimento della proprietà individuale dell’alloggio sociale, in quanto è esposto al rischio di dover pagare un canone elevato e anche al rischio di perdere l’alloggio in caso di possibile sopraggiunta mancanza dei requisiti di legge (reddito, trasferimento residenza, decesso etc.).
La Cooperativa, infatti, potrebbe deliberare di provvedere alla gestione dell’alloggio non trasferito e, quindi, di richiedere al socio assegnatario un canone pari alla copertura di tutte le spese necessarie al mantenimento della società. La Cooperativa, inoltre, potrebbe trattare con il locale IACP la cessione dell’alloggio proponendo all’Istituto di compensare il prezzo con l’importo di cui il socio assegnatario è creditore verso la società. In quest’ultimo caso la Cooperativa potrebbe deliberare di estinguere il debito verso il socio mediante compensazione con il canone mensile dallo stesso dovuto.
La Cooperativa, quindi, cederebbe all’Istituto sia la proprietà dell’alloggio sia il debito verso il socio con le relative modalità di estinzione.