Quesito del 28/02/2013

Sono socia di una cooperativa edilizia, per l’assegnazione di un alloggio, in base alla legge 16.10.1975 n. 492 riservata agli appartenenti alle forze militari. Ho pagato regolarmente le quote relative agli Stati di Avanzamento Lavori e tra qualche giorno mi consegneranno l’alloggio.
La stessa legge  prevede l’erogazione di un contributo statale a fondo perduto trentacinquennale.
Nel momento dell’iscrizione avevo il requisito richiesto (appartenenza alle forze dell’ordine) ma allo stato attuale la sottoscritta non appartiene più alle forze dell’ordine in quanto è transitata nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ho ancora diritto a mantenere la qualità di socio e il contributo statale di cui sopra e pertanto la facoltà di entrare in possesso del mio alloggio?

 

Risposta al quesito:
La Sua cooperativa  dovrebbe essere a proprietà indivisa, stante la legislazione di finanziamento da Lei citata.
Ne consegue che Lei ha diritto alla abitazione dell’alloggio assegnatole, ma non alla proprietà (almeno fino a quando non venga trasformata la cooperativa da indivisa a proprietà divisa).
Ciò posto, i requisiti soggettivi dei soci devono essere posseduti al momento dell’ottenimento del finanziamento, nonchè al momento della consegna dell’alloggio.
Nel suo caso, tuttavia, Lei è transitata dal Ministero della Difesa ad altro Ministero, rimanendo però sempre nell’ambito dell’Amministrazione dello Stato.
Se, dunque, Lei apparteneva alle Forze Armate al momento del finanziamento pubblico e la Cooperativa non pone alcun veto sulla permanenza del requisito al momento della consegna, non dovrebbero esserci ostacoli al suo diritto di abitare l’alloggio sociale.
Il caso necessita, comunque, di ulteriori approfondimenti.