Quesito del 19/10/2013

Nel 1988 io e mio marito (comunione legale di beni) siamo entrati in una cooperativa edilizia indivisa, per comodità si decise di individuare nella persona di mio marito il socio prenotatario dell’alloggio.
Mio padre con degli assegni di conto corrente intestati a me ha corrisposto £ 40.000.000 (non ho possibilità alcuna di dimostrarlo) per entrare in cooperativa. Le successive rate di mutuo sono state corrisposte alla stessa cooperativa durante la nostra vita coniugale.
Io all’epoca ero casalinga e il conto corrente bancario era intestato solo a mio marito.
Nel 2003 iniziò il ricorso per separazione, mi venne assegnata la casa coniugale solo perchè vi erano figli minori, ma della questione quote di mutuo ai fini dell’assegnazione definitiva dell’appartamento non venne detto nulla. Le ultime due rate del mutuo regionale vennero pagate dal mio ex marito.
In sede di divorzio, avevo da poco iniziato a lavoricchiare con dei contratti a termine, non mi venne concesso nè l’assegno alimentare nè tanto meno venne trattata la questione della prenotazione dell’alloggio. Venne solo riconfermata l’assegnazione della casa coniugale in virtù del fatto che mio figlio era ed è studente universitario.
Il mio ex marito ha di recente proposto ricorso ex art. 710 c.p.c. per vedersi assegnare l’alloggio ribadendo la sua posizione di socio prenotatario della cooperativa, ma il ricorso è stato rigettato perchè mio figlio ancora studia.
Vorrei sapere se c’è la possibilità di aggiungere il mio nome a quello del mio ex marito quale socio prenotatario dell’alloggio, anche perchè a causa di alcuni abusivismi edilizi, in corso di sanatoria, la cooperativa non ha ancora rogitato.
Diversamente cosa posso chiedere alla cooperativa o al mio ex marito, in assenza di documentazione?

Risposta al quesito:
Con il divorzio cessano gli effetti civili del matrimonio ivi compresi quelli riguardanti il regime patrimoniale adottato dai coniugi.
Il coniuge divorziato, pertanto, non può vantare alcun diritto o interesse legittimo in relazione all’alloggio cooperativo precedentemente prenotato dall’altro coniuge.
Nel caso prospettato, ancor oggi si potrebbe tentare di attuare una pretesa creditoria per le somme impiegate dal coniuge per la prenotazione dell’alloggio da parte dell’altro coniuge socio della cooperativa.