Quesito del 14/10/2014

Sono socio d’una cooperativa edilizia agevolata, riservata alle forze dell’ordine a proprietà indivisa ed occupo da 15 anni un alloggio assegnatomi a seguito della presentazione dei requisiti sia soggettivi che reddituali dal presidente di allora dopo averne fatto le opportune verifiche, ed infine aver ricevuto dalla Regione il decreto di assegnazione a seguito verifica ulteriore dei requisiti soggettivi.
Oggi a distanza di 15 anni hanno convocato tutti i residenti del complesso chiedendo di dimostrare i loro redditi da cui poter rilevare la legittimità a poter occupare l’alloggio di che trattasi.
I funzionari del M.I.S.E dopo avermi convocato e richiesto durante un incontro collegiale con gli altri condomini di rispondere alle domande che loro ritenevano di porci, in tema di reddito del nucleo familiare.
Adducendo che se il nostro reddito fosse oltre certi limiti avremmo dovuto lasciare l’alloggio, mi chiedo, quando mi venne concesso l’alloggio ero appena sposato con moglie a carico, ed avevo un basso reddito, oggi che ho la moglie che mi aiuta con un part time più due figli devo lasciare l’alloggio, in sintesi.
Ma tutto questo è lecito? Quali azioni eventualmente di tutela poter intraprendere?
Infine riferiscono che il loro controllo è doveroso poichè nasce a seguito d’un esposto fatto da ex soci estromessi perchè non in linea con le gestioni economiche della cooperativa.

Risposta al quesito:
Nelle Cooperative edilizie a proprietà indivisa gli alloggi vengono assegnati in uso ai soci in possesso di determinati requisiti soggettivi, tra cui spicca il reddito dichiarato ai fini fiscali.
Il socio, pertanto, non è proprietario ma solamente usuario ed, inoltre, il suo diritto è condizionato ai requisiti soggettivi previsti dalla legge.
Se, tuttavia, la Cooperativa si trasforma da proprietà indivisa a proprietà divisa (facoltà concessa dalla legge), in tal caso i soci acquisiscono il pieno dominio sull’alloggio versando all’Ente finanziatore la differenza tra il contributo previsto per la prima tipologia e quello previsto per la seconda.
Va, comunque, osservato che il reddito imposto come requisito soggettivo è quello dichiarato ai fini fiscali al netto degli oneri deducibili.