Quesito del 25/11/2014

Nel 1992 sono stato assegnatario di un appartamento in cooperativa.
All’atto pubblico ho pagato l’intero importo comprensivo del muto fondiario stipulato dal Presidente della cooperativa. Lo stesso nell’atto si obbligava a proprie cura e spesse alla restrizione dell’ipoteca.
Successivamente la cooperativa è fallita ed il Banco di Napoli istituto che ha elargito il mutuo ha fatto domanda di insinuazione nel fallimento per tutto l’importo erogato.
Il presidente della cooperativa non ha estinto il mio mutuo e preciso inoltre che ancora oggi il muto non è frazionato.
Facendo una visura catastale noto che ancora oggi il mio appartamento grava di ipoteca del banco di Napoli. Posso sapere come fare per cancellare l’ipoteca.

Risposta al quesito:
Se il frazionamento non viene eseguito contestualmente all’erogazione del mutuo, in tal caso l’Istituto mutuante deve frazionare l’importo mutuato tenendo conto della effettiva quota accollata da ciascun socio, come risultante dal preliminare di assegnazione.
In tal senso si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione e, in un caso analogo patrocinato dall’avv. Gualtiero Cannavò, il Tribunale di Roma ha condannato l’Istituto mutuante a provvedere al frazionamento del mutuo, non già in parte proporzionale al numero degli alloggi, bensì in base alla quota effettivamente accollata dal socio in sede di prenotazione dell’alloggio (vedasi la pagina del sito dedicata al diritto civile e commerciale).
Nel caso di specie, comunque, va verificata anche la posizione della Curatela ovvero Liquidatela in ordine all’assegnazione definitiva dell’alloggio.