Quesito del 26/11/2014

Sono socio di una cooperativa a scopo mutualistico a proprietà indivisa, nata per fornire abitazioni popolari a soggetti in possesso di ben determinati requisiti.
Questa cooperativa vanta la proprietà di 30 appartamenti, per ognuno dei quali ha ricevuto Lire 40.000.000 circa  stanziati a fondo perduto dalla regione Lazio (destinati alle spese di realizzazione del progetto).
Questa è costituita da 50 soci, di cui 30 assegnatari e 20 non assegnatari. Nel 1991 entrai a far parte della cooperativa come socio non assegnatario. Nel 1997 diventai socio assegnatario acquistando un appartamento da un socio assegnatario uscente, destinandogli Lire 50.000.000 comprendenti le spese non coperte dai fondi inizialmente ricevuti dalla regione.
Nel 1997 il socio uscente  domandò all’amministratore (attualmente ancora in carica), tramite richiesta cartacea, se vi fossero debiti a suo carico non ancora estinti. L’amministratore, con la medesima modalità, gli fece nota delle somme non ancora versate e,conseguentemente, il socio uscente estinse i debiti elencatigli.
Oggigiorno, a distanza  di 17 anni , richiede ,al sottoscritto ed ai restanti 29 soci assegnatari, di saldare il compenso di euro 1000 circa cadauno per il lavoro svolto da un tale avvocato per conto della cooperativa. Nello specifico le cause curate dallo stesso risalgono a tempi antecedenti la mia entrata in cooperativa e, l’ultima di queste, si concluse e passò in giudicato nell’anno 1995, data in cui il sottoscritto non era socio assegnatario.
SONO TENUTO A VERSARE TALE CIFRA SE, NEL MOMENTO IN CUI SONO DIVENUTO SOCIO ASSEGNATARIO LE CAUSE NON ERANO PENDENTI BENSI’ PASSATE IN GIUDICATO DA DUE ANNI??? NEL CASO IN CUI SIA SOGGETTO A TALE OBBLIGAZIONE è GIUSTA LA RIPARTIZIONE TRA I 30 ATTUALI SOCI ASSEGNATARI, ESCLUDENDO I 20 SOCI NON ASSEGNATARI?
La questione mi solleva dubbi perché: allora non ero socio assegnatario ma oggi sono tenuto all’estinzione del pagamento; oggi i soci non assegnatari non vengono inseriti nei calcoli per le ripartizioni del debito. . .  Non è questo un vero e proprio PARADOSSO?

 

Risposta al quesito:
Se il socio uscente ha specificatamente assunto l’onere di provvedere al pagamento di tutti i costi già maturati al momento del suo recesso, anche se la loro determinazione fosse intervenuta in futuro, in tal caso il socio subentrante può esigere il pagamento dal suo dante causa, la cui obbligazione non si è ancora prescritta.
La Cooperativa, viceversa, non può chiedere alcunché al socio receduto, posto che la prescrizione dei rapporti sociali si compie in cinque anni.
Se, dunque, il socio subentrante non è munito della specifica garanzia scritta di cui sopra, non può agire contro il socio receduto, a suo tempo liberato dal presidente e deve fare i conti con la Cooperativa, la quale copre il suo fabbisogno finanziario in base ai costi rilevati in bilancio.
I soci riservatari non sono tenuti alla copertura dei costi sociali, fatta eccezione per gli eventuali costi amministrativi per la  loro iscrizione (libro sociale, postali).
Nel caso di specie si potrebbe ipotizzare, dopo accurata verifica, la responsabilità individuale del presidente, per non avere rilevato tempestivamente il costo e avere rilasciato la quietanza al socio uscente.