Quesito del 31/12/2014

Una coop. a proprietà indivisa (con finanziamento ministeriale) ha assegnato (a 12 soci su 14) l’appartamento senza richiedere il Nulla Osta Ministeriale.
Un socio si è opposto ed ha richiesto una ispezione ministeriale la quale è stata approvata ed ha esperito i suoi lavori. Le conclusioni dell’ispezione, oltre ad altre risposte, hanno dichiarato che il Nulla Osta non è più necessario e, soprattutto, non hanno fatto cenno al rimborso della differenza di interessi fra coop. indivisa ed individuale.
E’ lecito tutto ciò? Se così fosse tutte le altre cooperative che hanno richiesto il passaggio a proprietà individuale ed hanno seguito l’iter della legge pagando la differenza di interessi possono esperire richiesta di rimborso di quanto a suo tempo versato?

Risposta al quesito:
Le Cooperative edilizie a proprietà indivisa finanziate prima della Legge 179/92 possono ottenere l’autorizzazione alla trasformazione in Cooperative a proprietà divisa, a condizione che sussistano determinati requisiti, tra i quali l’assunzione dell’obbligo di versare all’Ente finanziatore la differenza tra i contributi agevolati previsti per i due tipi di Società.
La ragione della disposizione è chiara, in quanto diretta ad evitare che venga elusa la normativa che prevede un finanziamento più consistente nel caso di Cooperative a proprietà indivisa, in ragione del principio di solidarietà dei soggetti economicamente deboli.
Nel caso di specie, a seguito delle risultanze ispettive, si può presumere che la legge di finanziamento sia successiva alla legge 179/92 e, soprattutto, non preveda ab origine un diverso contributo per le Cooperative.