Quesito del 04/05/2015

Trattasi di coop arl a scopo di mutualità prevalente.
Il presidente ha provveduto ad inoltrare richiesta all’agenzia dell’entrate dell’iva fin’ora versata tramite il pagamento delle fatture all’impresa di costruzione. Tale iva richiesta vorrebbe utilizzarla per usi impropri, costringendo così i soci assegnatari degli alloggi a doverla pagare per intero al momento dell’atto.
Implicitamente ciò significa che i soci assegnatari rischierebbero di pagarla due volte poiché considerando la gestione economica della coop è alquanto improbabile che tali somme verranno restituite. Per tale richiesta di rimborso non ha convocato l’assemblea e non vi è un verbale in cui i soci sono d’accordo a tale operazione.
Può il presidente decidere quanto sopra descritto senza la preventiva approvazione dei soci assegnatari? Su 24 soci assegnatari solo 2 fanno parte del CdA.

Risposta al quesito:
Nelle Cooperative Edilizie gli amministratori hanno il potere dovere di amministrare le risorse finanziarie nell’interesse sociale, redigendo annualmente il bilancio d’esercizio da sottoporre all’assemblea dei soci.
L’IVA pagata in esubero dalla Cooperativa potrebbe essere compensata con l’imposta dovuta a seguito delle assegnazioni, ma può anche essere rimborsata anticipatamente su richiesta degli amministratori.
La scelta dipende dalle esigenze finanziarie della Cooperativa, che potrebbero essere più immediate rispetto ai tempi della stipula degli atti e della compensazione con l‘IVA in emissione.
In ogni caso, le esigenze finanziarie della Società (debiti sociali) devono essere, comunque, fronteggiate con i versamenti dei soci, i quali, in ragione dei tempi necessari per gli adempimenti, potrebbero avere più interesse al rimborso dell’IVA , proprio per non anticipare le somme necessarie al fabbisogno della Cooperativa.
Sull’impiego delle somme da parte degli amministratori, i soci possono esercitare il controllo richiedendo le debite informazioni e, comunque, impugnando il bilancio sociale, se vengono rilevate irregolarità.
In quest’ultimo caso, gli amministratori rispondono per gli eventuali risarcimenti dei danni subiti dalla compagine sociale.