Quesito del 12/05/2015

Sono assegnatario di un alloggio di una cooperativa militare a proprietà indivisa (legge 22 ottobre 1971 n. 865, legge 492/75 e successive modifiche).
Nel 2012 si è proceduto alla modifica dello statuto da “cooperativa indivisa” a “cooperativa a proprietà individuale”. A marzo 2014 il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, a seguito dei controlli previsti, ha autorizzato il frazionamento dei mutui. A luglio 2014 ho acquistato il 50% di un altro immobile nello stesso comune degli alloggi della cooperativa.
A breve faremo i rogiti per l’assegnazione in proprietà individuale: sarò grato se mi darete conferma sul fatto che, avendo già il citato Ministero emesso l’autorizzazione al frazionamento dei mutui, sono in possesso dei requisiti per avere assegnato, con rogito, l’immobile della cooperativa o se, il fatto di essere in possesso di altro immobile nello stesso comune (concretizzatosi dopo l’autorizzazione al frazionamento da parte del Ministero), mi comporta la necessità di alienare tale secondo bene prima di procedere al rogito della casa in cooperativa.

Risposta al quesito:
I requisiti soggettivi per il diritto all’assegnazione dell’alloggio cooperativo, realizzato con il finanziamento pubblico, devono essere attestati dal socio anche nell’atto pubblico di trasferimento della proprietà individuale.
Nel caso di specie, occorre verificare se la quota del 50% di altro alloggio è causa di decadenza del requisito soggettivo dell’impossidenza (la verifica è subordinata al valore della quota, al nucleo familiare dell’assegnatario etc..)