Quesito del 03/06/2015

Io come tante altre persone, siamo soci della cooperativa “Nuova urbanistica” con sede a Varese; a novembre 2013 la cooperativa ha adottato provvedimenti urgenti “per contrastare la crisi” e, relativamente ai soci prestatori, ha bloccato la possibilità di effettuare versamenti e prelievi sui depositi individuati, sino ad allora utilizzati dai soci che già hanno avuto assegnato l’alloggio (quindi già pagato e in piena proprietà), a fronte di incoraggiamento della cooperativa, sia come forma di risparmio, sia come deposito da cui attingere per il pagamento delle fatture relative alle spese condominiali.
Solo col passare dei mesi è stata resa nota la crescente difficoltà economica della cooperativa, debiti, ecc. sino a gennaio 2015 quando è stato accolto dal Tribunale di Varese la richiesta di concordato preventivo, con la nomina di un commissario giudiziale.
Il presidente della cooperativa ha anticipato che proporranno ai soci prestatori (che a suo dire non hanno tutela, essendo privilegiati altri creditori, tipo banche, consorzi, fornitori, ecc) una sorta di “soluzione” da votare (tra l’altro questo accordo è già stato sottoposto al vaglio delle banche e sembrerebbe che il voto dei soci sarebbe pure ininfluente): la cooperativa si impegnerebbe a rimborsare ai soci il 10% dei loro depositi nei prossimi 3 anni e il 50% nei successivi 15 anni, con evidente anticipata rinuncia del 40%.
Il dubbio che a me è venuto è che si voglia l’avallo dei soci per mantenere in piedi una struttura che solo ipoteticamente potrà far fronte agli impegni che prende con i soci, mentre garantirebbe stipendi a presidente, cda, ecc.
Tuttavia, il mio quesito è volto a sapere se in fattispecie simili per i soci prestatori ci possano essere possibilità di rivalsa verso chi è stato ed è responsabile per la gestione rovinosa che ha portato a questo punto, reso noto pure con notevole ritardo visto che i problemi sono stati taciuti sino all’ultimo.

 

Risposta al quesito:
La mala gestio degli amministratori può essere oggetto di azione giudiziaria da parte dei soci danneggiati.
Le azioni possibili sono di due tipi: quella votata dall’assemblea e instaurata dalla Cooperativa e quella proposta individualmente dai soci; nella prima è necessario che il danno sia stato inflitto alla Società, mentre nella seconda è necessario che il danno sia stato effettivamente subito dai soci proponenti.
In entrambe le azioni è necessario che sia provato, oltre al danno, anche il nesso di causalità tra l’operato degli amministratori e l’evento dannoso.
L’azione si prescrive in cinque anni dalla cessazione della carica degli amministratori  colpevoli.
Nel proporre l’azione è prioritario l’esame degli aspetti probatori, anche in riferimento alle determinazioni delle assemblee assunte nel tempo in cui sono stati in carica gli amministratori colpevoli.
Contro gli amministratori sono, inoltre, proponibili azioni penali per i reati dagli stessi compiuti in violazione delle norme societarie.