Quesito del 23/06/2015

Sono socio di una coop che 2 anni fa avrebbe dovuto iniziare dei lavori di edilizia convenzionata, ma che – prima per problemi burocratici con il Comune, poi per supposti intralci da parte dei cittadini del quartiere – ad oggi non hanno ancora iniziato i lavori.
A febbraio di quest’anno mi era stata inviata una lettera in cui si diceva che tutta la documentazione era stata reperita e che nel giro di 2 settimane la ditta appaltatrice avrebbe finalmente iniziato i lavori.
Io ho urgente bisogno di acquistare casa e francamente ho perso fiducia sulle reali capacità di realizzazione dei lavori.
So che il diritto di recesso per i soci di coop edilizia ha delle regole ben precise (e sfavorevoli per i soci), ma vorrei capire se esistono dei limiti imposti dalla legge (al di là di quanto riportato nello Statuto) oltrepassati i quali il socio possa avanzare il diritto di essere risarcito di tutte le somme versate senza che gli vengano trattenute delle “spese generali a titolo forfettario” (stiamo parlando di 5.000€ che non ritengo giustificabili in nessun modo, considerando tra l’altro che in tutto questo la parte lesa sono io).

Risposta al quesito:
Il recesso del socio è regolato dall’art. 2532 del codice civile  e dalle norme dello Statuto sociale.
Quest’ultimo deve essere  considerato un contratto che non può essere contravvenuto dal socio, il quale resta obbligato all’osservanza di tutte le clausole, ivi comprese quelle inerenti alla tassa di ammissione e alla contribuzione delle spese generali.
Se, dunque, nel caso di specie lo Statuto della Cooperativa statuisce la tassa di ammissione in misura forfettaria di € 5.000,00, riconducendola alle spese generali, una tale imposizione appare del tutto legittima.
In ogni caso, il socio che recede ha diritto al rimborso integrale di tutte le anticipazioni inerenti al costo di costruzione dell’alloggio prenotato.