Quesito del 30/06/2015

In una coop edilizia di 24 alloggi, il cui computo metrico prevede per 6 immobili siti con giardini alcune caratteristiche aggiuntive e difformi rispetto agli altri alloggi (cancellate di sicurezza, impianto di illuminazione e idrico, muro di recinzione e ringhiere elevate, cancello di ingresso) si chiede se, in mancanza di delibere assembleari, il costo di costruzione vada ripartito in base ai millesimi solo sulla parte comune, dopo aver detratto e individuato esattamente il costo di costruzione di queste caratteristiche aggiuntive e imputato ai soli beneficiari, per il principio di parità di trattamento dei soci.
Inoltre in caso affermativo, quali sono tra queste caratteristiche quelle che non possono essere imputate agli stessi (muri recinzione del giardino di proprietà).

Risposta al quesito:
Può accadere che gli alloggi realizzati abbiano caratteristiche e costi di costruzione diversi l’uno dagli altri.
In tal caso, in assenza di regolamento approvato dai soci, il prezzo di assegnazione deve tenere conto del diverso costo di costruzione da addebitare al socio assegnatario.
Occorre, tuttavia, verificare caso per caso quali siano i costi che differenziano gli alloggi, individuando le opere poste ad esclusivo servizio di ciascuno di essi.
Si deve rilevare, inoltre, se le opere in questione siano in ogni caso realizzate nell’interesse comune, come può accadere per i muri perimetrali di recinzione (in quanto delimitano anche le aree condominiali) ovvero le cancellate (in quanto realizzate a salvaguardia dell’intrusione di terzi nel complesso).