Quesito del 23/07/2015

Chiedo un parere su una situazione sgradevole che si è venuta a creare da quando, come prenotataria, nel 2002 ho acquistato su carta dalla cooperativa omissis di TORINO, prenotando dapprima con versamenti mensili prima che la cooperativa acquistasse il terreno sul quale edificare il comprensorio.
Nel 2005 quasi al termine alcuni immobili come il nostro riuscimmo a occuparli con il benestare dell architetto, successivamente altri utenti terminarono abusivamente gli immobili interni eseguiti da imprese non abilitate e riuscirono non so come a entrare ugualmente all’interno ledendo il nostro, con allacci abusivi idrici e elettrici.
La mia domanda è riferita ad assemblee eseguite illegittimamente da un amministratore, il quale iniziò, prima che il comprensorio fosse terminato, a eseguire assemblee straordinarie. Da premettere che noi erogammo l’acquisto con atto notarile nel 2006 per cui proprietari a tutti gli effetti, a differenza di altri prenotatari che subentrarono come affittuari non essendo idonei con il reddito (in quanto alcuni disoccupati altri con lavori precari altri ancora con pensioni minime) furono tutti scartati dalle banche talché la coop. gli eseguì dei contratti non so sotto quale forma.
Insomma la mia domanda è posta su queste assemblee che da subito noi proprietari non ritenemmo legali in quanto eseguite dagli assegnatari e noi essendo in minoranza non siamo mai riusciti a far valere i nostri diritti.
Incominciarono a svolgerle votando per far terminare il comprensorio a ditte che esulavano dal bando iniziale, facendo contribuire noi ad altri versamenti per cancelli, videocitofoni e tutto ciò che comprendeva la fine della costruzione, questo soggetto (dicesi amministratore) non ha mai neppure decurtato alcune spese che ci ha inserito in eccesso come l’acqua ed altre spese sempre inserite nel consuntivo, trascritte come ordinarie, ma che erano straordinarie installazioni extra ai quali noi come proprietari non dovevamo assolutamente versare nulla di più.
Ora questo soggetto ci ha voluto pignorare l’immobile dando mandato al Giudice di vendita, premetto che il Giudice non sa che il nostro è comprensorio e non un condominio ma una cooperativa, per cui ci domandiamo come mai molti avvocati non hanno saputo come tutelare i nostri diritti avrebbero dovuto chiamarci a deporre mentre invece senza consultarci è stata emesso già il verdetto di vendita all’asta per esserci opposti a spese abusive e non legali e neppure dichiarate nei verbali di assemblea ai quali feci già una denuncia alla procura nel 2012 ma che nessuno si è mosso a nostro favore per tutelarci.
Quindi chiedo cosa potrebbe fare un avvocato a questo punto, ci si può ancora opporre anche se c’è già stata fatta un assegnazione con un versamento sulla vendita del nostro immobile, NON è’ UN ABUSO DI POTERE, senza contare che gli anticipi versati alla coop. non sono mai stati decurtati dall’acquisto, facendoci pagare per intero l ‘immobile e non con le agevolazioni regionali ai quali avevamo diritto.
Vorrei un consiglio sulla strada giusta da percorrere per riparare ai danni eseguiti da soggetti incompetenti.

Risposta al quesito:
Da quanto è possibile comprendere, sembra che, purtroppo, la Cooperativa ha ottenuto un titolo esecutivo nei confronti di soci giudicati morosi.
In base al predetto titolo, la Cooperativa ha attivato l’esecuzione forzata e, pertanto, in questa sede il socio non può far valere i propri diritti in merito all’attività presuntivamente illegittima svolta dalla Cooperativa.
Il socio deve dare corso ad altro giudizio di merito contro la Cooperativa, dimostrando di essere creditore in forza di danni ricevuti a seguito di attività illegittima posta in essere dagli amministratori.
Solamente dopo avere ottenuto il relativo titolo giudiziale, a seguito di sentenza di condanna della Cooperativa, il socio può opporre in compensazione i propri crediti e neutralizzare quelli vantati dalla Cooperativa.
Va, in ogni caso, accertato se il titolo della Cooperativa è definitivo oppure se può essere ancora appellato dal socio. In quest’ultimo caso va verificata la fondatezza dei motivi d’appello.