Quesito del 18/07/2015

Il 5.7.2014 la Coop. omissis di Varese ha deliberato di ridurre del 50% e con effetto reatroattivo tutti gli interessi sui depositi; lo stesso giorno ha riapprovato il Regolamento per i prestiti sociali il quale all’art. 7, tra l’altro, recita testualmente “Qualora le modifiche riducano i tassi precedentemente applicati, il socio intestatario ha il diritto di recedere dal contratto e di ottenere la chiusura del conto entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione senza alcuna penalità e con l’applicazione delle condizioni contrattuali vigenti prima delle modifiche”.
Con mia nota del 21 luglio 2014 ho comunicato alla Cooperativa che non accettavo la decurtazione sugli interessi e che, conseguentemente, come previsto dall’art. 7 del Regolamento, chiedevo il rimborso del mio deposito (tutto il mio TFR e i risparmi accumulati in 42 anni di lavoro).
Se la delibera approvata 15 giorni prima ha avuto seguito, il Regolamento riapprovato il medesimo giorno è stato completamente ignorato. La conseguenza è stata che non ho avuto risposte e nemmeno i soldi.
Se una banca si comportasse così cosa succederebbe? Nel frattempo nel mese di dicembre scorso la Coop. ha chiesto il concordato preventivo. Per quale ragione, pur avendo incassato centinaia di migliaia di euro dalla vendita di alloggi effettuata da luglio a novembre 2014, la Cooperativa non mi ha rimborsato quanto di mia spettanza? Forse perchè, chissà se a ragion veduta, hanno ritenuto che sarebbero rimasti impuniti!
Sono un pensionato di ca. 70 anni, con due invalidità e con l’unico mio figlio ancora minorenne.

Risposta al quesito:
Se la Cooperativa svolge attività finanziaria è soggetta alla medesima disciplina del Testo Unico Bancario cui sono soggetti tutti gli Istituti di credito.
In ogni caso, va osservato che risulta illegittimo il mutamento del tasso unilateralmente applicato in relazione al periodo pregresso.
Risulta, altresì, illegittima la mancata restituzione dei depositi.
In ragione di quanto precede, eseguita la messa in mora nei confronti della Cooperativa, può essere inviato un esposto all’Ufficio ministeriale di vigilanza sulle Cooperative e all’Ufficio Vigilanza della Banca D’Italia.
Resta salva la tutela giudiziaria, anche di tipo risarcitorio.