Quesito del 02/08/2015

Sono socia di una cooperativa sociale che è stata costituita a giugno 2014. Siamo in 4 .
Il legale rappresentante è uno dei soci amministratori e presidente del Cda.
Dopo un anno e dopo varie inadempienze del legale rappresentante che svolge con altro socio della coop un’attività in concorrenza ho deciso di dimettermi.
La coop non ha licenza, non ha locali dove operare e soprattutto manca la volontà dei due soci di raggiungere l’obiettivo sociale. Inoltre il rappresentante legale ha cambiato la password di accesso all’email della coop adducendo come scusa che aveva visto degli accessi anomali e in quanto responsabile legale ne deteneva l’uso esclusivo.
A suo tempo, cioè a dicembre 2014, io prestavo alla coop 1000 euro che avrei ripreso nel momento in cui la banca ci avesse concesso il fido.
La banca non ha concesso il fido. Posso riprendermi i 1000 euro avendo firma disgiunta, solo avvertendo il legale rappresentante?

Risposta al quesito:
La domanda di dimissioni da socio interrompe il rapporto sociale e, conseguentemente, anche i poteri delegati al socio receduto, ivi compresi quelli di accesso al conto corrente.
Alla luce di quanto precede, il socio dimissionario non può disporre delle somme in conto corrente, anche se legittimo creditore della Cooperativa.
Il socio receduto, pertanto, deve mettere in mora la Cooperativa e, permanendo l’inadempienza della stessa, può agire giudizialmente a tutela del proprio diritto di credito.