Quesito del 31/08/2015

Nel 2011 mi è stato assegnato un appartamento dalla Coop omissis, sita in Umbria, con patto di futura vendita (8 anni).
Ho integralmente saldato il prezzo pattuito (no mutuo) per l’appartamento nel 2011 come riportato nell’atto notarile a suo tempo redatto “assegnazione di alloggi in proprietà a termine iniziale e sotto condizione sospensiva”.
Vorrei sapere se in caso di fallimento della cooperativa il curatore potrebbe inserire l’appartamento nell’attivo fallimentare e ritrovarmi senza casa e con scarse possibilità di recuperare quanto a suo tempo corrisposto.
Preciso che al momento risulto locatario con canone di affitto simbolico.

Risposta al quesito:
Stante il tipo di contratto prospettato, si deve presumere che l’immobile sia destinato a essere l’abitazione del nucleo familiare, sicché non è assolutamente ipotizzabile che l’eventuale curatore ovvero liquidatore possano sciogliersi dal contratto, come previsto dalla Legge Fallimentare.
Diversa appare la situazione in ordine al canone locativo, in quanto occorre accertare la ragione del prezzo simbolico del canone.
La Cooperativa, infatti, deve quantificare il canone nella misura pari ai costi di gestione della Società e degli immobili.
Orbene, sopraggiungendo l’eventuale procedura concorsuale, potrebbe accadere che il curatore e sciolga il contratto, richiedendo l’aumento del canone nella misura adeguata  in rapporto al caso concreto.